Art. 39

Recepimento

In vigore dal 12 dic 2017
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro in cui tutte le persone di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’ operano esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro è tenuto a mettere in vigore solo le disposizioni che sono necessarie per garantire il rispetto degli per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati di qualifica e del libretto di navigazione, dell’, paragrafi 2 e 3, riguardo alle sospensioni, dell’, paragrafo 1, secondo comma, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 1, lettera d), se del caso, dell’, paragrafo 1, lettere e) e h), dell’, paragrafo 2, dell’ per quanto riguarda la prevenzione delle frodi, dell’ riguardo alle sanzioni e dell’, fatta eccezione per il suo paragrafo 2, per quanto concerne le disposizioni transitorie. Tale Stato membro mette in vigore tali disposizioni entro il 17 gennaio 2022. Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell’Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e abbia informato la Commissione di aver agito in tal senso. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro in cui tutte le persone sono esentate ai sensi dell’, paragrafo 3, è tenuto a mettere in vigore solo le disposizioni necessarie a garantire il rispetto dell’ per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati di qualifica e il libretto di navigazione, dell’ riguardo al riconoscimento dei certificati validi, nonché dell’. Tale Stato membro mette in vigore tali disposizioni entro il 17 gennaio 2022. Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell’Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e abbia informato la Commissione di aver agito in tal senso. 4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro non è tenuto a recepire la presente direttiva fintanto che la navigazione interna non sia tecnicamente possibile sul suo territorio. Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell’Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le disposizioni della presente direttiva e ne abbia informato la Commissione. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni

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