Art. 10

Riconoscimento

In vigore dal 12 dic 2017
Riconoscimento 1.   I certificati di qualifica dell’Unione di cui agli , così come i libretti di navigazione e i giornali di bordo di cui all’ rilasciati dalle autorità competenti in conformità della presente direttiva, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione. 2.   I certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, che stabilisce obblighi identici a quelli della presente direttiva, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione. Tali certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati da un paese terzo sono validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione, a condizione che tale paese terzo riconosca, nel proprio ordinamento, i documenti dell’Unione rilasciati in conformità della presente direttiva. 3.   Fermo restando il paragrafo 2, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alle norme nazionali di un paese terzo che prevedono obblighi identici a quelli della presente direttiva sono validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione, fatte salve la procedura e le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5. 4.   Qualsiasi paese terzo può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento di certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati dalle proprie autorità. La domanda è corredata di tutte le informazioni necessarie per stabilire se il rilascio di questi documenti sia soggetto a obblighi identici a quelli stabiliti nella presente direttiva. 5.   Al ricevimento di una domanda di riconoscimento a norma del paragrafo 4, la Commissione effettua una valutazione dei sistemi di certificazione del paese terzo richiedente al fine di determinare se il rilascio dei certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo sia soggetto a obblighi identici a quelli previsti dalla presente direttiva. Se tali obblighi risultano identici, la Commissione adotta atti di esecuzione che concedono il riconoscimento nell’Unione dei certificati, libretti di navigazione o giornali di bordo rilasciati dal paese terzo in questione, a condizione che tale paese terzo riconosca nel proprio ordinamento i documenti dell’Unione rilasciati in conformità della presente direttiva. Nell’adottare l’atto di esecuzione di cui al presente paragrafo, secondo comma, la Commissione specifica a quali documenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applica il riconoscimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3. 6.   Quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo non adempia più le disposizioni del presente articolo, ne informa immediatamente la Commissione, precisando i motivi. 7.   Ogni otto anni la Commissione valuta la conformità del sistema di certificazione del paese terzo di cui al paragrafo 5, secondo comma, con le disposizioni stabilite dalla presente direttiva. Qualora la Commissione accerti che le disposizioni stabilite dalla presente direttiva non sono più soddisfatte, si applica il paragrafo 8. 8.   Qualora accerti che il rilascio dei documenti di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo non è più soggetto a obblighi identici a quelli previsti dalla presente direttiva, la Commissione adotta atti di esecuzione che sospendono la validità su tutte le vie navigabili interne dell’Unione dei certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati in ottemperanza a tali obblighi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3. La Commissione può in qualsiasi momento revocare la sospensione se le carenze rilevate in relazione alle norme applicate sono state risolte. 9.   La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco dei paesi terzi di cui ai paragrafi 2 e 3, insieme ai documenti riconosciuti validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione.
Storico versioni

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