Art. 4
Obbligo per i membri del personale di coperta di avere con sé il certificato di qualifica dell’Unione
In vigore dal 12 dic 2017
Obbligo per i membri del personale di coperta di avere con sé il certificato di qualifica dell’Unione
1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del personale di coperta che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione abbiano con sé un certificato di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta rilasciato conformemente all’ o un certificato riconosciuto in conformità dell’, paragrafo 2 o 3.
2. Per i membri del personale di coperta diversi dai conduttori di nave, i certificati di qualifica dell’Unione e i libretti di navigazione di cui all’ sono presentati in un documento unico.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i certificati detenuti dalle persone che partecipano alla conduzione di un’imbarcazione, diverse dai conduttori di nave, rilasciati o riconosciuti in conformità della direttiva 2008/106/CE, e di conseguenza della convenzione STCW, sono validi sulle navi marittime che operano su vie navigabili interne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:2397:oj#art-4