Art. 6

Obbligo di autorizzazioni specifiche per i conduttori di nave

In vigore dal 12 dic 2017
Obbligo di autorizzazioni specifiche per i conduttori di nave Gli Stati membri provvedono affinché i conduttori di nave siano titolari di autorizzazioni specifiche rilasciate ai sensi dell’ quando conducono: a) su vie navigabili che sono state classificate come vie navigabili interne a carattere marittimo ai sensi dell’; b) su vie navigabili che sono state classificate come tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici ai sensi dell’; c) a mezzo radar; d) imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile; e) grandi convogli.
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