Art. 6
Obbligo di autorizzazioni specifiche per i conduttori di nave
In vigore dal 12 dic 2017
Obbligo di autorizzazioni specifiche per i conduttori di nave
Gli Stati membri provvedono affinché i conduttori di nave siano titolari di autorizzazioni specifiche rilasciate ai sensi dell’ quando conducono:
a)
su vie navigabili che sono state classificate come vie navigabili interne a carattere marittimo ai sensi dell’;
b)
su vie navigabili che sono state classificate come tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici ai sensi dell’;
c)
a mezzo radar;
d)
imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile;
e)
grandi convogli.
Storico versioni
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