Art. 5

Obbligo di avere con sé i certificati di qualifica dell’Unione per attività specifiche

In vigore dal 12 dic 2017
Obbligo di avere con sé i certificati di qualifica dell’Unione per attività specifiche 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli esperti di navigazione passeggeri e gli esperti di gas naturale liquefatto abbiano con sé un certificato di qualifica dell’Unione rilasciato conformemente all’ o un certificato riconosciuto in conformità dell’, paragrafo 2 o 3. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i certificati detenuti dalle persone che partecipano alla conduzione di un’imbarcazione rilasciati o riconosciuti in conformità della direttiva 2008/106/CE, e di conseguenza della convenzione STCW, sono validi sulle navi marittime che operano su vie navigabili interne.
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