Art. 7
Esenzioni relative alle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro
In vigore dal 12 dic 2017
Esenzioni relative alle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro
1. Uno Stato membro può esentare le persone di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’ che operano esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro, comprese quelle classificate come vie navigabili interne a carattere marittimo, dagli obblighi di cui all’, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafo 1, all’, all’, paragrafo 1, primo comma, e all’, paragrafi 3 e 6.
2. Uno Stato membro che concede esenzioni a norma del paragrafo 1 può rilasciare certificati di qualifica alle persone di cui al paragrafo 1 a condizioni diverse rispetto alle condizioni generali di cui alla presente direttiva, purché tali certificati garantiscano un livello adeguato di sicurezza. Il riconoscimento di tali certificati in altri Stati membri è disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE o dalla direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), a seconda dei casi.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle esenzioni concesse a norma del paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni su tali esenzioni concesse.
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