Art. 22
Libretto di navigazione e giornale di bordo
In vigore dal 12 dic 2017
Libretto di navigazione e giornale di bordo
1. Gli Stati membri provvedono affinché i conduttori di nave registrino il tempo di navigazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e i viaggi effettuati di cui all’, paragrafo 1, in un libretto di navigazione di cui al presente articolo, paragrafo 6, o in un libretto di navigazione riconosciuto a norma dell’, paragrafo 2 o 3.
In deroga al primo comma, ove uno Stato membro applichi l’, paragrafo 1, o l’, paragrafo 2, l’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica solo se il titolare di un libretto di navigazione richiede la registrazione.
2. Su richiesta di un membro dell’equipaggio, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti convalidino nel libretto di navigazione, in seguito a verifica dell’autenticità e della validità delle prove documentali necessarie, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati fino a quindici mesi prima della richiesta. Se sono utilizzati strumenti elettronici, compresi libretti di navigazione elettronici e giornali di bordo elettronici associati ad appropriate procedure per assicurare l’autenticità dei documenti, i dati corrispondenti possono essere convalidati senza ulteriori procedure.
Deve essere preso in considerazione tutto il tempo di navigazione maturato sulle vie navigabili interne degli Stati membri. Per quanto riguarda le vie navigabili interne il cui corso non è interamente all’interno del territorio dell’Unione, deve essere preso in considerazione anche il tempo di navigazione maturato sui tratti al di fuori del territorio dell’Unione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i viaggi delle imbarcazioni di cui all’, paragrafo 1, siano registrati nel giornale di bordo di cui al presente articolo, paragrafo 6, o in un giornale di bordo riconosciuto ai sensi dell’, paragrafo 2 o 3.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i libretti di navigazione e i giornali di bordo, tenendo conto delle informazioni necessarie per l’attuazione della presente direttiva in relazione all’identificazione della persona, al tempo di navigazione e ai viaggi effettuati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto del fatto che il giornale di bordo è utilizzato anche per l’attuazione della direttiva 2014/112/UE del Consiglio (14) per verificare i requisiti relativi all’equipaggio e registrare i viaggi dell’imbarcazione.
5. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione in merito a una versione elettronica antifalsificazione del libretto di navigazione, del giornale di bordo e delle tessere professionali comprensive dei certificati di qualifica dell’Unione nel settore della navigazione interna entro il 17 gennaio 2026.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i membri d’equipaggio abbiano un solo libretto di navigazione attivo e vi sia un solo giornale di bordo attivo sulle imbarcazioni.
Storico versioni
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