Art. 23

Idoneità medica

In vigore dal 12 dic 2017
Idoneità medica 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i membri del personale di coperta che richiedono un certificato di qualifica dell’Unione dimostrino la loro idoneità medica presentando all’autorità competente un certificato medico valido rilasciato da un medico riconosciuto dall’autorità competente, sulla base del superamento di un esame di idoneità medica. 2.   I richiedenti presentano all’autorità competente un certificato medico quando richiedono: a) il loro primo certificato di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta; b) il loro certificato di qualifica dell’Unione per conduttori di nave; c) il rinnovo del loro certificato di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La data che riportano i certificati medici rilasciati per il conseguimento di un certificato di qualifica dell’Unione deve essere al massimo di tre mesi anteriore alla data di domanda di certificato di qualifica dell’Unione. 3.   Dal compimento del 60o anno di età, il titolare di un certificato di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta dimostra l’idoneità medica a norma del paragrafo 1 almeno ogni cinque anni. Dal compimento del 70o anno di età, il titolare dimostra l’idoneità medica a norma del paragrafo 1 almeno ogni due anni. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro, i conduttori di nave e le autorità degli Stati membri possano richiedere ai membri del personale di coperta di dimostrare l’idoneità medica ai sensi del paragrafo 1 se vi sono motivi oggettivi per ritenere che i membri del personale di coperta non soddisfano più i requisiti di idoneità medica di cui al paragrafo 6. 5.   Se l’idoneità medica non può essere completamente dimostrata dal richiedente, gli Stati membri possono imporre misure di mitigazione o restrizioni che garantiscano una sicurezza della navigazione equivalente. In tal caso, le misure di mitigazione e le restrizioni relative all’idoneità medica sono menzionate nel certificato di qualifica dell’Unione conformemente al modello di cui all’, paragrafo 3. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ sulla base dei requisiti essenziali in materia di idoneità medica di cui all’allegato III per integrare la presente direttiva stabilendo le norme di idoneità medica, le quali specificano i requisiti di idoneità medica, in particolare per quanto riguarda i test che il medico deve eseguire, i criteri da applicare per determinare l’abilità al lavoro e l’elenco delle restrizioni e delle misure di mitigazione.
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