Art. 25
Registri
In vigore dal 12 dic 2017
Registri
1. Per contribuire a un’amministrazione efficiente per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dei certificati di qualifica, gli Stati membri tengono registri dei certificati di qualifica dell’Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo rilasciati sotto la loro autorità a norma della presente direttiva e, se del caso, dei documenti riconosciuti a norma dell’, paragrafo 2, che sono stati rilasciati, rinnovati, sospesi o revocati, che sono stati dichiarati smarriti, rubati o distrutti, o che sono scaduti.
Per i certificati di qualifica dell’Unione, i registri comprendono i dati riportati sui certificati stessi e l’autorità preposta al rilascio.
Per i libretti di navigazione, i registri comprendono il nome del titolare e il suo numero di identificazione, il numero di identificazione del libretto di navigazione, la data di rilascio e l’autorità preposta al rilascio.
Per i giornali di bordo, i registri comprendono il nome dell’imbarcazione, il numero europeo di identificazione o il numero europeo di identificazione della nave (numero ENI), il numero di identificazione del giornale di bordo, la data di rilascio e l’autorità preposta al rilascio.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per completare le informazioni contenute nei registri dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo con altre informazioni previste dai modelli dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo adottati a norma dell’, paragrafo 4, al fine di agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.
2. Ai fini dell’attuazione, dell’applicazione e della valutazione della presente direttiva, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, nonché a fini statistici, e al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità che attuano la presente direttiva, gli Stati membri registrano in modo attendibile e senza indugio, in una banca dati gestita dalla Commissione, i dati relativi ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo di cui al paragrafo 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per prevedere le norme che stabiliscono le caratteristiche e le condizioni d’uso di tale banca dati, specificando in particolare:
a)
le istruzioni per la codifica dei dati nella banca dati;
b)
i diritti di accesso degli utilizzatori, se del caso differenziati in base al tipo di utilizzatore, al tipo di accesso e alle finalità per le quali i dati sono usati;
c)
la durata massima di conservazione dei dati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, differenziata, se del caso, in base al tipo di documento;
d)
le istruzioni relative al funzionamento della banca dati e la sua interazione con i registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. I dati personali che figurano nei registri di cui al paragrafo 1 o nella banca dati di cui al paragrafo 2 sono conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti o sono ulteriormente trattati a norma della presente direttiva. Una volta che non sono più necessari a tali finalità, tali dati sono distrutti.
4. La Commissione può dare accesso alla banca dati a un’autorità di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, nella misura in cui ciò sia necessario alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che:
a)
siano rispettate le disposizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 45/2001; e
b)
il paese terzo o l’organizzazione internazionale non limiti l’accesso degli Stati membri o della Commissione alla sua banca dati corrispondente.
La Commissione garantisce che il paese terzo o l’organizzazione internazionale non trasferisca i dati a un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale senza previa esplicita autorizzazione scritta della Commissione e alle condizioni stabilite dalla Commissione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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