Art. 27

Monitoraggio

In vigore dal 12 dic 2017
Monitoraggio 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le attività svolte da organismi governativi e non governativi sotto la loro autorità relative alla formazione e alla valutazione delle competenze, nonché al rilascio e all’aggiornamento dei certificati di qualifica dell’Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo, siano costantemente monitorate mediante un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli obiettivi della formazione e i relativi livelli di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e individuino i livelli di conoscenza e le abilità da valutare e verificare in conformità della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché l’ambito di applicazione delle norme di qualità, tenuto conto delle politiche, dei sistemi, dei controlli e delle revisioni interne della qualità stabiliti al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti, comprenda: a) il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dei certificati di qualifica dell’Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo; b) di tutti i corsi e i programmi di formazione; c) delle valutazioni e degli esami effettuati da o sotto l’autorità di ciascuno Stato membro; e d) delle qualifiche e dell’esperienza di istruttori ed esaminatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:2397:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo