Art. 24

Protezione dei dati personali

In vigore dal 12 dic 2017
Protezione dei dati personali 1.   Gli Stati membri effettuano tutto il trattamento di dati personali previsto dalla presente direttiva nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679. 2.   La Commissione effettua tutto il trattamento di dati personali previsto dalla presente direttiva in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano trattati solo a fini di: a) attuazione, applicazione e valutazione della presente direttiva; b) scambio di informazioni tra le autorità che hanno accesso alla banca dati di cui all’ e la Commissione; c) produzione di statistiche. Le informazioni rese anonime ottenute da tali dati possono essere utilizzate a sostegno di politiche volte a promuovere il trasporto per vie navigabili interne. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui agli i cui dati personali, in particolare i dati sanitari, sono trattati nei registri di cui all’, paragrafo 1, e nella banca dati di cui all’, paragrafo 2, siano informate ex ante. Gli Stati membri consentono a queste persone l’accesso ai loro dati personali e in qualsiasi momento, su richiesta, forniscono loro copia di tali dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:2397:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo