Art. 21

Uso di simulatori

In vigore dal 12 dic 2017
Uso di simulatori 1.   I simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze sono omologati dagli Stati membri. Tale omologazione è rilasciata su richiesta se è dimostrato che il simulatore è conforme alle norme relative ai simulatori stabilite dagli atti delegati di cui al paragrafo 2. L’omologazione riporta la specifica valutazione di competenza per la quale è ammesso l’uso del simulatore. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare la presente direttiva stabilendo le norme per l’omologazione dei simulatori, le quali precisano i requisiti funzionali e tecnici minimi e le procedure amministrative in questo ambito, con l’obiettivo di garantire che i simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze siano concepiti in modo tale da consentire di verificare le competenze così come stabilito dalle norme relative agli esami pratici di cui all’, paragrafo 3. 3.   Gli Stati membri riconoscono i simulatori omologati dalle autorità competenti di altri Stati membri a norma del paragrafo 1, senza ulteriori valutazioni o requisiti tecnici. 4.   Gli Stati membri revocano o sospendono l’omologazione dei simulatori che non soddisfino più le norme di cui al paragrafo 2. 5.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco dei simulatori omologati. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso ai simulatori ai fini della valutazione sia non discriminatorio.
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