Art. 20
Valutazione delle competenze per rischi specifici
In vigore dal 12 dic 2017
Valutazione delle competenze per rischi specifici
1. Gli Stati membri che identificano tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici sul loro territorio ai sensi dell’, paragrafo 1, precisano le competenze supplementari richieste ai conduttori di nave che operano su tali tratti di vie navigabili interne e specificano i mezzi necessari per dimostrare che tali requisiti sono soddisfatti. Qualora lo ritengano necessario per garantire la sicurezza, gli Stati membri consultano la commissione fluviale europea pertinente durante il processo di individuazione di tali competenze.
Tenendo conto delle competenze necessarie per operare sui tratti di vie navigabili interne a rischio specifico, i mezzi necessari per provare tali competenze possono consistere in:
a)
un limitato numero di viaggi da effettuare sul tratto in questione;
b)
un esame su simulatore;
c)
un esame a scelta multipla;
d)
un esame orale; o
e)
una combinazione dei mezzi di cui alle lettere da a) a d).
Gli Stati membri applicano il presente paragrafo secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono affinché siano istituite procedure intese a valutare le competenze dei richiedenti per rischi specifici e siano messi a disposizione del pubblico gli strumenti per facilitare l’acquisizione delle competenze richieste per rischi specifici da parte di conduttori di nave.
3. Gli Stati membri possono effettuare una valutazione delle competenze per rischi specifici possedute dai richiedenti per tratti di vie navigabili interne situati in un altro Stato membro sulla base dei requisiti stabiliti per tali tratti di vie navigabili interne a norma del paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro in cui si trovano tali tratti di vie navigabili interne dia il proprio consenso. In tal caso, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che effettua la valutazione i mezzi necessari a effettuarla. Gli Stati membri giustificano l’eventuale rifiuto del consenso sulla base di ragioni oggettive e proporzionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:2397:oj#art-20