Art. 19

Riconoscimento dei programmi di formazione

In vigore dal 12 dic 2017
Riconoscimento dei programmi di formazione 1.   Gli Stati membri possono istituire programmi di formazione per le persone di cui agli . Gli Stati membri provvedono affinché tali programmi di formazione per il conseguimento di diplomi o certificati attestanti la conformità alle norme relative alle competenze di cui all’, paragrafo 1, siano riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio il pertinente istituto di istruzione o formazione svolge i propri programmi di formazione. Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione e la garanzia della qualità dei programmi di formazione siano assicurate dall’applicazione di norme di qualità nazionali o internazionali conformemente all’, paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri possono riconoscere i programmi di formazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo se: a) gli obiettivi della formazione, i contenuti di apprendimento, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure, incluso l’uso di simulatori, se del caso, e il materiale didattico della formazione sono adeguatamente documentati e consentono ai richiedenti di soddisfare le norme relative alle competenze di cui all’, paragrafo 1; b) i programmi per la valutazione delle competenze pertinenti sono svolti da persone qualificate aventi una conoscenza approfondita del programma di formazione; c) esaminatori qualificati, esenti da conflitto di interessi, conducono un esame che verifica il rispetto delle norme di competenza di cui all’, paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri riconoscono i diplomi o i certificati rilasciati a seguito del completamento di corsi di formazione riconosciuti dagli altri Stati membri a norma del paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri revocano o sospendono il riconoscimento di programmi di formazione che non soddisfino più i criteri di cui al paragrafo 2. 5.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco dei programmi di formazione approvati, così come i programmi di formazione la cui approvazione sia stata revocata o sospesa. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico. L’elenco indica il nome del programma di formazione, i titoli dei diplomi o dei certificati rilasciati, l’ente che rilascia i diplomi o i certificati, l’anno di entrata in vigore del riconoscimento nonché la pertinente qualifica e le autorizzazioni specifiche alle quali il diploma o certificato consente l’accesso.
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