Art. 18

Esami sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa

In vigore dal 12 dic 2017
Esami sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli esami di cui all’, paragrafo 2, lettera a), siano organizzati sotto la loro responsabilità. Essi garantiscono che gli esami siano condotti da esaminatori qualificati per valutare le competenze e le corrispondenti conoscenze e abilità di cui all’, paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri rilasciano un certificato di esame pratico ai richiedenti che abbiano superato l’esame pratico di cui all’, paragrafo 3, qualora tale esame abbia avuto luogo su un simulatore conforme all’ e il richiedente abbia richiesto tale certificato. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i certificati relativi agli esami pratici di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri riconoscono, senza ulteriori requisiti o valutazioni, i certificati di esame pratico di cui al paragrafo 2 rilasciati dalle autorità competenti di altri Stati membri. 5.   Nel caso di esami scritti o informatizzati, gli esaminatori di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da supervisori qualificati. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché gli esaminatori e i supervisori qualificati di cui al presente capo siano esenti da conflitto di interessi.
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