Art. 17
Valutazione delle competenze
In vigore dal 12 dic 2017
Valutazione delle competenze
1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per integrare la presente direttiva stabilendo le norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità in conformità dei requisiti essenziali di cui all’allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono i documenti di cui agli dimostrino, ove applicabile, di rispettare le norme relative alle competenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, superando un esame organizzato:
a)
sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa conformemente all’; o
b)
nell’ambito di un programma di formazione riconosciuto conformemente all’.
3. La dimostrazione della conformità alle norme relative alle competenze include un esame pratico per ottenere:
a)
un certificato di qualifica dell’Unione per conduttore di nave;
b)
un’autorizzazione specifica per condurre a mezzo radar di cui all’, lettera c);
c)
un certificato di qualifica dell’Unione per esperto di gas naturale liquefatto;
d)
un certificato di qualifica dell’Unione per esperto di navigazione passeggeri.
Per l’ottenimento dei documenti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, gli esami pratici possono aver luogo a bordo di un’imbarcazione o su un simulatore conforme all’. Per le lettere c) e d) del presente paragrafo, gli esami pratici possono aver luogo a bordo di un’imbarcazione o di un idoneo impianto a terra.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare la presente direttiva stabilendo le norme relative agli esami pratici di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le quali precisano le competenze specifiche e le condizioni da sottoporre a prova durante gli esami pratici, nonché i requisiti minimi per le imbarcazioni su cui possono aver luogo gli esami pratici.
Storico versioni
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