Art. 33

Procedura di comitato

In vigore dal 12 dic 2017
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. I riferimenti al comitato istituito a norma dell’ della direttiva 91/672/CEE, abrogata dalla presente direttiva, si intendono fatti al comitato istituito dalla presente direttiva. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. La procedura scritta per ottenere il parere del comitato, laddove prevista, si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.
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