Art. 35

Riesame

In vigore dal 12 dic 2017
Riesame 1.   La Commissione valuta la presente direttiva insieme agli atti delegati e di esecuzione di cui alla presente direttiva e presenta i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 17 gennaio 2030. 2.   Entro il 17 gennaio 2028 gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni necessarie ai fini del controllo dell’attuazione e della valutazione della presente direttiva, conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione di concerto con gli Stati membri per quanto riguarda la raccolta, il formato e il contenuto delle informazioni.
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