Art. 36

Introduzione graduale

In vigore dal 12 dic 2017
Introduzione graduale 1.   La Commissione adotta gradualmente atti delegati di cui all’, paragrafi 1 e 4, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 6, e all’, paragrafi 1 e 2, entro il 17 gennaio 2020. Al più tardi 24 mesi dall’adozione degli atti delegati di cui all’, paragrafo 2, la Commissione istituisce la banca dati di cui allo stesso articolo. 2.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 4, entro il 17 gennaio 2020.
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