Art. 38
Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 dic 2017
Disposizioni transitorie
1. I certificati di conduttori di navi rilasciati in conformità della direttiva 96/50/CE e i certificati di cui all’, paragrafo 6, della medesima direttiva, come pure le patenti di battelliere del Reno di cui all’, paragrafo 5, della direttiva 96/50/CE, rilasciati prima del 18 gennaio 2022 rimangono validi sulle vie navigabili dell’Unione per le quali erano validi prima di tale data, per un massimo di dieci anni dopo tale data.
Prima del 18 gennaio 2032, lo Stato membro che ha rilasciato i certificati di cui al primo comma rilascia ai conduttori di nave titolari di tali certificati conformemente al modello prescritto dalla presente direttiva, su loro richiesta, un certificato di qualifica dell’Unione oppure un certificato di cui all’, paragrafo 2, a condizione che il conduttore di nave abbia fornito le prove documentali soddisfacenti di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e c).
2. Nel rilasciare certificati di qualifica dell’Unione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, i diritti precedentemente concessi, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni specifiche di cui all’.
3. I membri d’equipaggio diversi dai conduttori di nave titolari di un certificato di qualifica rilasciato da uno Stato membro prima del 18 gennaio 2022 o titolari di una qualifica riconosciuta in uno o più Stati membri possono comunque fare affidamento su tale certificato o qualifica per un massimo di dieci anni dopo tale data. Durante detto periodo tali membri d’equipaggio possono continuare a invocare la direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento della loro qualifica da parte delle autorità di altri Stati membri. Prima della scadenza di tale periodo essi possono richiedere un certificato di qualifica dell’Unione o un certificato in applicazione dell’, paragrafo 2, a un’autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione che i membri d’equipaggio abbiano fornito le prove soddisfacenti di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e c).
Qualora i membri d’equipaggio di cui al presente paragrafo, primo comma, richiedano un certificato di qualifica dell’Unione o un certificato di cui all’, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché sia rilasciato un certificato di qualifica i cui requisiti di competenza siano analoghi o inferiori a quelli del certificato da sostituire. Un certificato i cui requisiti siano superiori a quelli del certificato da sostituire è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
per il certificato di qualifica dell’Unione per conduttore di nave: 540 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 180 in navigazione interna;
b)
per il certificato di qualifica dell’Unione per barcaiolo abilitato: 900 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 540 in navigazione interna;
c)
per il certificato di qualifica dell’Unione per timoniere: 1 080 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 720 in navigazione interna.
L’esperienza di navigazione è dimostrata mediante un libretto di navigazione, un giornale di bordo o altre prove.
La durata minima del tempo di navigazione di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettere a), b) e c), può essere ridotta al massimo di 360 giorni di tempo di navigazione se il richiedente possiede un diploma, riconosciuto dall’autorità competente, che confermi la formazione specifica del richiedente nel settore della navigazione interna comprendente attività pratiche di navigazione. La riduzione della durata minima non può essere superiore alla durata della formazione specifica.
4. I libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati prima del 18 gennaio 2022 secondo norme diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva possono rimanere attivi per un massimo di dieci anni dopo il 18 gennaio 2022.
5. In deroga al paragrafo 3, per i membri d’equipaggio su traghetti titolari di certificati nazionali che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/50/CE e rilasciati prima del 18 gennaio 2022, tali certificati rimangono validi sulle vie navigabili interne dell’Unione per le quali erano validi prima di tale data per un massimo di venti anni dopo tale data.
Prima della scadenza di tale periodo, tali membri di equipaggio possono richiedere un certificato di qualifica dell’Unione o un certificato di cui all’, paragrafo 2, a un’autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione di fornire le prove soddisfacenti di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e c). Il paragrafo 3, secondo e terzo comma, del presente articolo si applica di conseguenza.
6. In deroga all’, paragrafo 1, fino al 17 gennaio 2038, gli Stati membri possono consentire ai conduttori di nave in servizio sulle navi marittime che operano su specifiche vie navigabili interne di avere con sé un certificato di competenza per comandanti rilasciato in base alle disposizioni della convenzione STCW, a condizione che:
a)
tale attività di navigazione interna sia svolta all’inizio o alla fine di un viaggio marittimo; e
b)
lo Stato membro abbia riconosciuto i certificati di cui al presente paragrafo per almeno cinque anni al 16 gennaio 2018 sulle vie navigabili interne in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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