Art. 14
Sospensione e revoca dei certificati di qualifica dell’Unione o delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave
In vigore dal 12 dic 2017
Sospensione e revoca dei certificati di qualifica dell’Unione o delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave
1. Qualora vi sia motivo di ritenere che le disposizioni relative ai certificati di qualifica o alle autorizzazioni specifiche non siano più rispettate, lo Stato membro che ha rilasciato il certificato o l’autorizzazione specifica esegue tutte le necessarie valutazioni e se del caso revoca tali certificati o autorizzazioni specifiche.
2. Ogni Stato membro può sospendere temporaneamente la validità di un certificato di qualifica dell’Unione qualora ritenga tale sospensione necessaria per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
3. Gli Stati membri registrano senza indebito ritardo le sospensioni e le revoche nella banca dati di cui all’, paragrafo 2.
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