Art. 13

Rinnovo dei certificati di qualifica dell’Unione e delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

In vigore dal 12 dic 2017
Rinnovo dei certificati di qualifica dell’Unione e delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave Alla scadenza di un certificato di qualifica dell’Unione, gli Stati membri, su richiesta, rinnovano il certificato e, se del caso, le autorizzazioni specifiche in esso ricomprese, a condizione che: a) siano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e c), per i certificati di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta e per le autorizzazioni specifiche diverse da quella di cui all’, lettera d); b) siano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), per i certificati di qualifica dell’Unione per attività specifiche.
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