Art. 57

Recepimento

In vigore dal 11 mag 2016
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli , all', paragrafi da 1 a 4 e 6, all', all', paragrafo 1, all', paragrafo 5, all'articolo11, paragrafi 1, 3 e 4, agli , all', paragrafi da 1 a 8, all', all', all', paragrafo 3, agli articoli da 21 a 39, all', paragrafo 2, agli , all', paragrafi 1, 3, 4 e 7, all', paragrafi da 1 a 4, all' e agli allegati I, II, III e IV entro il 16 giugno 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 2.   Gli Stati membri possono prorogare il termine di recepimento di cui al paragrafo 1 di un ulteriore periodo di un anno. A tal fine, entro il 16dicembre 2018, gli Stati membri che non mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative entro il termine di recepimento di cui al paragrafo 1 lo comunicano all'Agenzia e alla Commissione e presentano una giustificazione per tale proroga. 3.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono decise dagli Stati membri. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 5.   Gli obblighi di recepimento e applicazione dell', dell', paragrafi da 1 a 8, 11 e 12, dell', paragrafi da 1 a 9, dell', paragrafo 1, degli articoli da 19 a 26, degli , dell', paragrafi da 1 a 4, e dell' della presente direttiva non si applicano a Cipro e a Malta fintantoché non è istituito un sistema ferroviario nel loro rispettivo territorio. Tuttavia, non appena un organismo pubblico o privato presenta una domanda ufficiale di costruire una linea ferroviaria in vista del suo esercizio da parte di una o più imprese ferroviarie, lo Stato membro interessato adotta le misure volte ad applicare gli articoli di cui al primo comma entro due anni dalla ricezione della domanda.
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