Art. 15
Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica
In vigore dal 11 mag 2016
Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica
1. Per redigere la dichiarazione «CE» di verifica, necessaria per l'immissione sul mercato e la messa in servizio di cui al capo V, il richiedente chiede all'organismo o agli organismi di valutazione della conformità di propria scelta di avviare la procedura «CE» di verifica di cui all'allegato IV.
2. Il richiedente redige la dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema. Il richiedente dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il sottosistema interessato è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica e soddisfa i requisiti della pertinente normativa dell'Unione e di tutte le pertinenti norme nazionali. La dichiarazione «CE» di verifica e i documenti di accompagnamento sono datati e firmati dal richiedente.
3. Il compito dell'organismo notificato, incaricato della verifica «CE» di un sottosistema, inizia nella fase di progettazione e abbraccia tutto il periodo di costruzione fino alla fase di omologazione, precedente l'immissione sul mercato o l'entrata in servizio del sottosistema. In conformità della STI pertinente esso comprende anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui è integrato.
4. Il richiedente è responsabile della preparazione della documentazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione «CE» di verifica. Tale documentazione tecnica contiene i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema nonché, eventualmente, quelli che attestano la conformità dei componenti di interoperabilità. Essa contiene anche gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti d'uso, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica e di regolazione.
5. Nel caso di rinnovo o ristrutturazione di un sottosistema risultante in una modifica della documentazione tecnica e incidente sulla validità delle procedure di verifica già svolte, il richiedente valuta la necessità di una nuova dichiarazione «CE» di verifica.
6. L'organismo notificato può rilasciare dichiarazioni intermedie di verifica per coprire determinate fasi delle procedure di verifica o determinate parti del sottosistema.
7. Se le STI pertinenti lo permettono, l'organismo notificato può rilasciare certificati di verifica per uno o più sottosistemi o talune loro parti.
8. Gli Stati membri designano gli organismi incaricati di espletare la procedura di verifica per quanto riguarda le norme nazionali. A tal riguardo gli organismi designati sono responsabili per i compiti in questione. Fatto salvo l', uno Stato membro può nominare un organismo notificato come organismo designato, nel cui caso l'intero processo può essere svolto da un unico organismo di valutazione della conformità.
9. La Commissione può specificare, mediante atti di esecuzione:
a)
i dettagli delle procedure «CE» di verifica, tra cui la procedura di verifica in caso di norme nazionale e i documenti che devono essere presentati dal richiedente ai fini di tale procedura;
b)
i modelli per la dichiarazione «CE» di verifica, anche nel caso di una modifica del sottosistema o di verifiche supplementari, la dichiarazione intermedia di verifica nonché i modelli per i documenti del fascicolo tecnico che devono integrare queste dichiarazioni e i modelli per i certificati di verifica.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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