Art. 49

Registro dell'infrastruttura

In vigore dal 11 mag 2016
Registro dell'infrastruttura 1.   Ciascuno Stato membro garantisce la pubblicazione di un registro dell'infrastruttura, che indica i valori parametrici di rete per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati previsti dalla pertinente STI. 2.   I valori parametrici iscritti nel registro dell'infrastruttura sono considerati in combinazione con i valori parametrici riportati nell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato per verificare la compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete. 3.   Il registro dell'infrastruttura può prevedere condizioni di utilizzazione degli impianti fissi e altre restrizioni. 4.   Ciascuno Stato membro garantisce che il registro dell'infrastruttura sia aggiornato a norma del paragrafo 5. 5.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura su contenuto, formato dei dati, architettura funzionale e tecnica, modalità operative e norme per l'introduzione e la consultazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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