Art. 48

Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati

In vigore dal 11 mag 2016
Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati 1.   L'Agenzia istituisce e tiene un registro delle autorizzazioni d'immissione del tipo di veicolo sul mercato rilasciate a norma dell'. Tale registro: a) è pubblico e accessibile per via elettronica; b) è conforme alle specifiche comuni definite al paragrafo 2; c) è collegato con i pertinenti registri dei veicoli. 2.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione specifiche comuni per il registro dei tipi di veicoli autorizzati su contenuto, formato dei dati, architettura funzionale e tecnica, modalità operative e norme per l'introduzione e la consultazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 3.   Per ciascun tipo di veicolo, il registro riporta almeno i seguenti elementi: a) le caratteristiche tecniche del tipo di veicolo quali definite nelle pertinenti STI, comprese le caratteristiche relative all'accessibilità per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta; b) il nome del fabbricante; c) i dati delle autorizzazioni relativi al settore d'impiego per un tipo di veicolo, incluse le eventuali restrizioni o revoche.
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