Art. 48 · Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati

Art. 48

Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati

In vigore dal 11 mag 2016
Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati 1.   L'Agenzia istituisce e tiene un registro delle autorizzazioni d'immissione del tipo di veicolo sul mercato rilasciate a norma dell'. Tale registro: a) è pubblico e accessibile per via elettronica; b) è conforme alle specifiche comuni definite al paragrafo 2; c) è collegato con i pertinenti registri dei veicoli. 2.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione specifiche comuni per il registro dei tipi di veicoli autorizzati su contenuto, formato dei dati, architettura funzionale e tecnica, modalità operative e norme per l'introduzione e la consultazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 3.   Per ciascun tipo di veicolo, il registro riporta almeno i seguenti elementi: a) le caratteristiche tecniche del tipo di veicolo quali definite nelle pertinenti STI, comprese le caratteristiche relative all'accessibilità per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta; b) il nome del fabbricante; c) i dati delle autorizzazioni relativi al settore d'impiego per un tipo di veicolo, incluse le eventuali restrizioni o revoche.
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