Art. 46
Sistema di numerazione dei veicoli
In vigore dal 11 mag 2016
Sistema di numerazione dei veicoli
1. Al momento della registrazione l'autorità competente dello Stato membro di registrazione attribuisce ad ogni veicolo un numero europeo del veicolo (NEV) a norma dell'. Ogni veicolo è contrassegnato con il NEV che gli è attribuito.
2. Le specifiche del NEV sono descritte nelle misure di cui all', paragrafo 2, conformemente alla pertinente STI.
3. Ad ogni veicolo è attribuito un solo NEV, salvo disposizione contraria delle misure di cui all', paragrafo 2, conformemente alla pertinente STI.
4. In deroga al paragrafo 1, nel caso di veicoli utilizzati o intesi a essere utilizzati da o verso paesi terzi il cui scartamento è diverso da quello della rete ferroviaria principale dell'Unione, gli Stati membri possono accettare veicoli chiaramente identificati in base a un sistema di codifica diverso.
Storico versioni
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