Art. 22

Registrazione dei veicoli autorizzati all'immissione sul mercato

In vigore dal 11 mag 2016
Registrazione dei veicoli autorizzati all'immissione sul mercato 1.   Prima che un veicolo sia utilizzato per la prima volta e dopo il rilascio dell'autorizzazione d'immissione sul mercato in conformità dell', esso è registrato in un registro dei veicoli di cui all' su richiesta del detentore. 2.   Quando l'area d'uso del veicolo è limitata al territorio di uno Stato membro, esso è registrato in quello Stato membro. 3.   Quando l'area d'uso del veicolo copre il territorio di più di uno Stato membro, esso è registrato in uno degli Stati membri interessati.
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