Art. 21
Autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato
In vigore dal 11 mag 2016
Autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato
1. Il richiedente immette sul mercato un veicolo soltanto dopo che l'Agenzia ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato a norma dei paragrafi da 5 a 7, o l'autorità nazionale preposta alla sicurezza lo abbia fatto a norma del paragrafo 8.
2. Nella domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, il richiedente specifica il settore di impiego del veicolo. La domanda include la documentazione comprovante che la compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete del settore di impiego è stata controllata.
3. La domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato è accompagnata da un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo, nel quale sono contenute prove documentali:
a)
dell'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili di cui è composto il veicolo a norma dell', sulla base della dichiarazione «CE» di verifica;
b)
della compatibilità tecnica dei sottosistemi di cui alla lettera a) all'interno del veicolo, accertata in base alle pertinenti STI, e se del caso, alle norme nazionali;
c)
dell'integrazione in condizioni di sicurezza dei sottosistemi di cui alla lettera a) nel veicolo, accertata in base alle pertinenti STI, e se del caso, alle norme nazionali e ai metodi comuni di sicurezza di cui all' della direttiva (UE) 2016/798;
d)
della compatibilità tecnica del veicolo con la rete nel settore di impiego di cui al paragrafo 2, accertata in base alle pertinenti STI, e, se del caso, alle norme nazionali, ai registri dell'infrastruttura e al metodo comune di sicurezza sulla valutazione dei rischi di cui all' della direttiva (UE) 2016/798.
Tale domanda e le informazioni su tutte le domande, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati, nonché, se del caso, sulle richieste e decisioni della commissione di ricorso, sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all' del regolamento (UE) 2016/796.
Quando le prove sono necessarie per ottenere l'attestazione della compatibilità tecnica di cui al primo comma, lettere b) e d), le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate possono rilasciare autorizzazioni temporanee al richiedente per l'impiego del veicolo per verifiche pratiche sulla rete. Il gestore dell'infrastruttura, in consultazione con il richiedente, si adopera affinché le eventuali prove siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda del richiedente. Se del caso, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza adotta misure affinché le prove possano essere effettuate.
4. L'Agenzia, o nel caso del paragrafo 8, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza rilascia autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli o informa il richiedente della sua decisione negativa, entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti da parte del richiedente. L'Agenzia o, nei casi di cui al paragrafo 8, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza applica le modalità pratiche sulla procedura di autorizzazione da stabilirsi nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 9. Tali autorizzazioni permettono l'immissione dei veicoli sul mercato dell'Unione.
5. L'Agenzia rilascia autorizzazioni per l'immissione del veicolo sul mercato per i veicoli che hanno un settore di impiego in uno o più Stati membri. Al fine di rilasciare tali autorizzazioni l'Agenzia:
a)
valuta gli elementi del fascicolo specificati al primo comma del paragrafo 3, lettere b), c) e d), al fine di verificare la completezza, pertinenza e coerenza del fascicolo in relazione alle STI pertinenti; nonché
b)
trasmette il fascicolo del richiedente alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dal settore di impiego destinato per la valutazione del fascicolo al fine di verificarne la completezza, pertinenza e coerenza in relazione al primo comma del paragrafo 3, lettera d), e agli elementi specificati al primo comma del paragrafo 3, lettere a), b) e c), in relazione alle pertinenti norme nazionali.
Quale parte delle valutazioni a norma delle lettere a) e b), e in caso di dubbi giustificati, l'Agenzia o le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono chiedere lo svolgimento di prove sulla rete. Al fine di facilitare tali prove le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate possono rilasciare autorizzazioni temporanee al richiedente per l'impiego del veicolo per prove sulla rete. Il gestore dell'infrastruttura si adopera affinché tale prova sia effettuata entro tre mesi dalla richiesta dell'Agenzia o dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza.
6. Entro un mese dal ricevimento della domanda del richiedente, l'Agenzia informa il richiedente che il fascicolo è completo o chiede le pertinenti informazioni aggiuntive, fissando un termine ragionevole per la relativa comunicazione. Per quanto riguarda la completezza, pertinenza e coerenza del fascicolo, l'Agenzia può altresì valutare gli elementi specificati al paragrafo 3, lettera d).
L'Agenzia tiene pienamente conto delle valutazioni a norma del paragrafo 5 prima di prendere una decisione sul rilascio dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. L'Agenzia rilascia l'autorizzazione all'immissione sul mercato, o informa il richiedente della sua decisione negativa, entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.
Nel caso di una non applicazione di una o più STI o di parte di esse di cui all', l'Agenzia rilascia l'autorizzazione soltanto dopo l'applicazione della procedura stabilita in quell'articolo.
L'Agenzia si assume la piena responsabilità delle autorizzazioni che rilascia.
7. Quando l'Agenzia non è d'accordo con una valutazione negativa svolta da una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza ai sensi del paragrafo 5, lettera b), informa la o le autorità in questione, motivando il suo disaccordo. L'Agenzia e la/le autorità nazionale/i di sicurezza cooperano al fine pervenire a una valutazione reciprocamente accettabile. Se necessario, su decisione dell'Agenzia e della/e autorità nazionale/i di sicurezza, tale processo include anche il richiedente. Se non è possibile concordare una valutazione reciprocamente accettabile entro un mese dalla data in cui l'Agenzia ha informato la/le autorità nazionale/i di sicurezza in merito al suo disaccordo, l'Agenzia prende una decisione definitiva a meno che la/le autorità nazionale/i di sicurezza abbiano presentato richiesta di arbitrato alla commissione di ricorso prevista all' del regolamento (UE) 2016/796. La commissione di ricorso decide se confermare il progetto di decisione dell'Agenzia entro un mese dalla richiesta della/e autorità nazionale/i di sicurezza.
Qualora la commissione di ricorso concordi con l'Agenzia, quest'ultima adotta la decisione immediatamente.
Qualora la commissione di ricorso concordi con la valutazione negativa dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'Agenzia rilascia un'autorizzazione con un settore di impiego che esclude le parti della rete che hanno ricevuto una valutazione negativa.
Quando l'Agenzia non è d'accordo con una valutazione positiva svolta da una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza ai sensi del paragrafo 5, lettera b), informa la o le autorità in questione, motivando il suo disaccordo. L'Agenzia e la/le autorità nazionale/i di sicurezza cooperano al fine di concordare una valutazione reciprocamente accettabile. Se necessario, su decisione dell'Agenzia e della/e autorità nazionale/i di sicurezza, tale processo include anche il richiedente. Se non è possibile concordare una valutazione reciprocamente accettabile entro un mese dalla data in cui l'Agenzia ha informato la/le autorità nazionale/i di sicurezza in merito al suo disaccordo, l'Agenzia prende una decisione definitiva.
8. Se l'area d'uso è limitata a una rete o a reti all'interno di un solo Stato membro, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di quello Stato membro può, sotto la propria responsabilità e su istanza del richiedente, rilasciare l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. Per rilasciare tale autorizzazione l'autorità nazionale preposta alla sicurezza valuta il fascicolo in relazione agli elementi specificati al paragrafo 3 e secondo le procedure da stabilirsi nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 9. Entro un mese dal ricevimento della domanda del richiedente, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza informa il richiedente che il fascicolo è completo o chiede le pertinenti informazioni supplementari. L'autorizzazione è altresì valida senza estensione del settore d'impiego per i veicoli che viaggiano verso le stazioni situate negli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete similari, quando tali stazioni sono vicine alla frontiera, a seguito della consultazione delle competenti autorità nazionali preposte alla sicurezza. Tale consultazione può essere svolta caso per caso o stabilita in un accordo transfrontaliero tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza.
Se l'area d'uso è limitata al territorio di uno Stato membro e nel caso di non applicazione di una o più STI o di parte di esse di cui all', l'autorità nazionale preposta alla sicurezza rilascia l'autorizzazione del veicolo soltanto dopo l'applicazione della procedura stabilita nel suddetto articolo.
L'autorità nazionale preposta alla sicurezza si assume la piena responsabilità delle autorizzazioni che rilascia.
9. Entro il 16 giugno 2018 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modalità pratiche che specificano:
a)
in che modo il richiedente deve soddisfare i requisiti per ottenere l'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato e l'autorizzazione del tipo di veicolo di cui al presente articolo, nonché i documenti necessari;
b)
i dettagli del processo di autorizzazione, come le fasi procedurali e i tempi per ogni fase del processo;
c)
i requisiti di cui al presente articolo che l'Agenzia e l'autorità nazionale preposta alla sicurezza devono soddisfare nel corso delle diverse fasi del processo di richiesta e di autorizzazione, incluso nella valutazione dei fascicoli dei richiedenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Essi tengono in considerazione l'esperienza ottenuta durante la preparazione degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 14 del presente articolo.
10. Le autorizzazioni d'immissione del veicolo sul mercato dichiarano:
a)
il settore o le aree d'uso;
b)
i valori parametrici, previsti dalle STI e, se del caso, dalle norme nazionali per la verifica della compatibilità tecnica fra il veicolo e l'area d'uso;
c)
la conformità del veicolo alle pertinenti STI e norme nazionali in relazione ai parametri di cui alla lettera b);
d)
le condizioni per l'impiego del veicolo e altre restrizioni.
11. Le decisioni negative riguardo all'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato o le decisioni relative all'esclusione di una parte della rete in conformità della valutazione negativa di cui al paragrafo 7 sono debitamente motivate. Entro un mese dalla ricezione della decisione negativa il richiedente può presentare all'Agenzia o all'autorità nazionale preposta alla sicurezza, se del caso, una domanda di riesame della decisione. L'Agenzia o l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dispone di un termine di due mesi a partire dalla data di ricezione della domanda di riesame per confermare o revocare la propria decisione.
Se la decisione dell'Agenzia è confermata, il richiedente può presentare ricorso dinanzi alla commissione di ricorso designata a norma dell' del regolamento (UE) 2016/796.
Se la decisione negativa dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza è confermata, il richiedente può presentare ricorso dinanzi all'organo competente per i ricorsi ai sensi del diritto nazionale. Gli Stati membri possono designare quale organo competente per la procedura di ricorso in questione l'organismo di regolamentazione di cui all' della direttiva 2012/34/UE. In tal caso si applica l', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798.
12. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un veicolo esistente già provvisto di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, è necessaria una nuova autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato se:
a)
sono modificati i valori parametrici di cui al paragrafo 10, lettera b), ed essi sono al di fuori della gamma dei parametri accettabili definiti nelle STI;
b)
il livello di sicurezza globale del veicolo interessato può risentire dei lavori previsti;
c)
la decisione è richiesta dalle STI pertinenti.
13. Qualora il richiedente desideri ampliare l'area d'uso di un veicolo che è già stato autorizzato, integra il fascicolo con i pertinenti documenti di cui al paragrafo 3 concernenti il settore aggiuntivo d'impiego. Il richiedente presenta il fascicolo all'Agenzia, che, dopo aver seguito le procedure di cui ai paragrafi da 4 a 7, rilascia un'autorizzazione aggiornata che copre l'estensione del settore d'impiego.
Se il richiedente ha ricevuto un'autorizzazione di un veicolo a norma del paragrafo 8 e desidera ampliare l'area d'uso all'interno di quello Stato membro, integra il fascicolo con i pertinenti documenti di cui al paragrafo 3. concernenti il settore aggiuntivo d'impiego. Presenta il fascicolo all'autorità nazionale preposta alla sicurezza, che, dopo aver seguito le procedure di cui al paragrafo 8, rilascia un'autorizzazione aggiornata che copre l'estensione del settore d'impiego.
14. Ai fini dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, l'Agenzia conclude accordi di cooperazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2016/796. Tali accordi possono essere accordi specifici o accordi quadro e possono coinvolgere una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza. Essi contengono una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per le prestazioni da fornire, i termini che si applicano a tal fine e una ripartizione delle tariffe che possono essere pagate dal richiedente. Essi possono altresì includere modalità specifiche di cooperazione nel caso di reti che necessitano di conoscenze specifiche per ragioni geografiche o storiche, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente. Nel caso in cui tali reti siano isolate dal resto del sistema ferroviario dell'Unione, tali modalità specifiche di cooperazione possono includere la possibilità di appaltare compiti alle pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza laddove necessario per assicurare una ripartizione efficace e proporzionata delle risorse per l'autorizzazione. Tali accordi devono essere conclusi prima che l'Agenzia assuma i compiti in materia di autorizzazione a norma dell', paragrafo 4, della presente direttiva.
15. Nel caso di Stati membri in cui le reti hanno uno scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale dell'Unione e tali reti condividono identici requisiti tecnici e operativi con paesi terzi vicini, in aggiunta agli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 14, tutte le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate in tali Stati membri concludono con l'Agenzia un accordo multilaterale al fine di definire le condizioni alle quali un'autorizzazione del veicolo rilasciata in uno di tali Stati membri è valida anche per gli altri Stati membri interessati.
16. Il presente articolo non si applica ai carri merci o alle carrozze passeggeri che sono in uso comune con paesi terzi il cui scartamento è diverso da quello della rete ferroviaria principale dell'Unione e sia stato autorizzato secondo una diversa procedura di autorizzazione dei veicoli. Le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione di tali veicoli sono pubblicate e notificate alla Commissione. L'impresa ferroviaria interessata garantisce la conformità di tali veicoli con i requisiti essenziali della presente direttiva nel contesto del suo sistema di gestione della sicurezza. La Commissione, sulla base della relazione dell'Agenzia, può formulare un parere sulla conformità di tali norme con gli obiettivi della presente direttiva. Se tali norme non sono conformi, gli Stati membri interessati e la Commissione possono cooperare al fine di stabilire le azioni opportune da adottare, coinvolgendo i pertinenti organismi internazionali, se necessario.
17. Uno Stato membro può decidere di non applicare il presente articolo alle locomotive o ai treni automotori provenienti da paesi terzi e destinati a circolare fino ad una stazione situata vicino alla frontiera sul suo territorio designata per le operazioni transfrontaliere. L'impresa ferroviaria interessata garantisce la conformità di tali veicoli ai requisiti essenziali della presente direttiva nel contesto del suo sistema di gestione della sicurezza e, ove opportuno, in conformità dell', paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/798.
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