Art. 23

Controlli prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati

In vigore dal 11 mag 2016
Controlli prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati 1.   Prima che un'impresa ferroviaria utilizzi un veicolo nel settore d'impiego specificato nella sua autorizzazione all'immissione sul mercato, essa controlla: a) che il veicolo sia stato autorizzato all'immissione sul mercato a norma dell' e sia debitamente registrato; b) il veicolo sia compatibile con la tratta sulla base del registro dell'infrastruttura, le pertinenti STI o ogni informazione pertinente che il gestore dell'infrastruttura deve fornire gratuitamente e entro un termine ragionevole, qualora tale registro non esista o sia incompleto; e c) il veicolo sia adeguatamente integrato nella composizione del treno in cui è previsto operare, tenendo conto del sistema di gestione della sicurezza di cui all' della direttiva (UE) 2016/798 e della STI concernente l'esercizio e la gestione del traffico. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l'impresa ferroviaria può svolgere prove in cooperazione con il gestore dell'infrastruttura. Il gestore dell'infrastruttura, in consultazione con il richiedente, si adopera affinché le eventuali prove siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda del richiedente.
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