Art. 20
Immissione sul mercato di sottosistemi mobili
In vigore dal 11 mag 2016
Immissione sul mercato di sottosistemi mobili
1. Il richiedente immette sul mercato sottosistemi mobili soltanto se progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali.
2. Il richiedente provvede in particolare all'ottenimento della pertinente dichiarazione di verifica.
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