Art. 19
Attuazione armonizzata dell'ERTMS nell'UE
In vigore dal 11 mag 2016
Attuazione armonizzata dell'ERTMS nell'UE
1. Nel caso di sottosistemi controllo-comando e segnalamento sui binari che contemplano attrezzature dell'ETCS e/o del GSM-R, l'Agenzia assicura l'attuazione armonizzata del sistema ERTMS nell'Unione.
2. Al fine di assicurare l'attuazione armonizzata dell'ERTMS e l'interoperabilità a livello di Unione, l'Agenzia, prima di qualsiasi gara d'appalto relativa alle apparecchiature ERTMS di terra, verifica se le soluzioni tecniche previste siano pienamente conformi alle pertinenti STI e siano pertanto pienamente interoperabili.
3. Il richiedente presenta una domanda di approvazione da parte dell'Agenzia. La domanda relativa a singoli progetti ERTMS o per una combinazione di progetti, una linea, un gruppo di linee o una rete è accompagnata da un fascicolo che include:
a)
il progetto di capitolato d'oneri o la descrizione delle soluzioni tecniche previste;
b)
prove documentali delle condizioni necessarie alla compatibilità tecnica e operativa del sottosistema con i veicoli destinati a circolare sulla rete di cui trattasi;
c)
prove documentali della conformità delle soluzioni tecniche previste con le pertinenti STI;
d)
altri eventuali documenti pertinenti, quali pareri dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, dichiarazioni di verifica o certificati di conformità.
Tale domanda e le informazioni su tutte le domande, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati, nonché, se del caso, sulle richieste e decisioni della commissione di ricorso, sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all' del regolamento (UE) 2016/796.
Le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono emettere un parere in merito alla domanda di approvazione indirizzato al richiedente anteriormente alla presentazione della domanda o all'Agenzia successivamente a tale presentazione.
4. Entro un mese dal ricevimento della domanda del richiedente, l'Agenzia informa il richiedente che il fascicolo è completo o chiede le pertinenti informazioni aggiuntive, fissando un termine ragionevole per la relativa comunicazione.
L'Agenzia emette una decisione favorevole o informa il richiedente di eventuali carenze entro un termine ragionevole prestabilito e, comunque, entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. L'Agenzia basa il suo parere sul fascicolo del richiedente e su eventuali pareri delle autorità nazionali preposte alla sicurezza.
Il richiedente, qualora concordi con le carenze individuate dall'Agenzia, rettifica la concezione del progetto e presenta all'Agenzia una nuova domanda di approvazione.
Qualora il richiedente non concordi con le carenze individuate dall'Agenzia, si applica la procedura di cui al paragrafo 5.
Nel caso di cui all', paragrafo 1, lettera a), il richiedente non chiede una nuova valutazione.
5. Un'eventuale decisione sfavorevole da parte dell'Agenzia è da quest'ultima debitamente motivata. Il richiedente, entro un mese dal ricevimento di tale decisione, può presentare all'Agenzia una domanda motivata di riesame della sua decisione. L'Agenzia conferma o revoca la propria decisione entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda di riesame. Se l'Agenzia conferma la decisione iniziale, il richiedente è legittimato presentare ricorso dinanzi alla commissione di ricorso prevista dall' del regolamento (UE) 2016/796.
6. Nel caso in cui una modifica al progetto di capitolato d'oneri o alla descrizione delle soluzioni tecniche previste intervenga successivamente alla decisione favorevole, il richiedente ne informa senza indebito ritardo l'Agenzia e l'autorità nazionale preposta alla sicurezza tramite lo sportello unico di cui all' del regolamento (UE) 2016/796. In tal caso si applica l', paragrafo 2, di tale regolamento.
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