Art. 45

Organismi designati

In vigore dal 11 mag 2016
Organismi designati 1.   I requisiti relativi agli organismi di valutazione della conformità di cui agli articoli da 30 a 34 si applicano altresì agli organismi designati a norma dell', paragrafo 8, salvo: a) nel caso delle competenze richieste al suo personale ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), in cui l'organismo designato deve essere in possesso di una conoscenza e di una comprensione adeguate del diritto nazionale; b) nel caso dei documenti da tenere a disposizione dell'autorità di notifica a norma dell', paragrafo 4, in cui l'organismo designato deve includere documenti relativi ai lavori realizzati da affiliate o subappaltatori in relazione alle pertinenti norme nazionali. 2.   Gli obblighi operativi di cui all' si applicano anche agli organismi designati a norma dell', paragrafo 8, salvo che tali obblighi si riferiscono a norme nazionali invece che alle STI. 3.   L'obbligo di informazione di cui all', paragrafo 1, si applica altresì agli organismi designati che di conseguenza informano gli Stati membri.
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