Art. 42

Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni

In vigore dal 11 mag 2016
Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni 1.   Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca del certificato; b) di qualunque circostanza che incida sull'ambito d'applicazione e sulle condizioni della notifica; c) di eventuali richieste di informazioni che ha ricevuto dalle autorità di vigilanza sul mercato in relazione ad attività di valutazione della conformità; d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della notifica e di qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. La competente autorità nazionale preposta alla sicurezza è anche informata di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca del certificato di cui alla lettera a). 2.   Gli organismi notificati forniscono le pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformità agli altri organismi notificati ai sensi della presente direttiva che svolgono analoghe attività di valutazione della conformità sugli stessi prodotti. 3.   Gli organismi notificati forniscono all'Agenzia i certificati «CE» di verifica dei sottosistemi, i certificati «CE» di conformità dei componenti di interoperabilità e i certificati «CE» di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità.
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