Art. 8

Condizioni per l'immissione sul mercato di componenti di interoperabilità

In vigore dal 11 mag 2016
Condizioni per l'immissione sul mercato di componenti di interoperabilità 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché i componenti di interoperabilità siano: a) immessi sul mercato soltanto se consentono di realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione soddisfacendo i requisiti essenziali; b) usati nel loro settore di impiego conformemente alla loro destinazione e siano installati e sottoposti a corretta manutenzione. Il presente paragrafo non preclude l'immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni. 2.   Sul loro territorio e sulla base della presente direttiva, gli Stati membri non devono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità in vista del loro impiego per il sistema ferroviario dell'Unione quando tali componenti soddisfano le disposizioni della presente direttiva. In particolare, essi non devono esigere verifiche che siano già state compiute nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di cui all'.
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