Art. 6
Carenze delle STI
In vigore dal 11 mag 2016
Carenze delle STI
1. Se in seguito all'adozione di una STI si rileva una carenza nella stessa, tale STI è modificata a norma dell', paragrafo 11. Se del caso la Commissione applica tale procedura immediatamente. Tali carenze includono i casi che potrebbero produrre operazioni pericolose in uno Stato membro.
2. In attesa della revisione di una STI, la Commissione può chiedere un parere dell'Agenzia. La Commissione esamina il parere dell'Agenzia e comunica al comitato le proprie conclusioni.
3. Su richiesta della Commissione, il parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 2 costituisce strumento di conformità accettabile e può dunque essere utilizzato per la valutazione di progetti, in attesa dell'adozione di una STI riveduta.
4. Ogni membro della rete di organismi rappresentativi di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796 può fare presente alla Commissione eventuali carenze delle STI.
Storico versioni
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