Art. 5

Elaborazione, adozione e revisione di STI

In vigore dal 11 mag 2016
Elaborazione, adozione e revisione di STI 1.   Al fine di stabilire gli obiettivi specifici di ogni STI, alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all', atti delegati per quanto concerne, in particolare e se del caso: a) l'ambito di applicazione geografico e tecnico delle STI; b) i requisiti essenziali applicabili; c) l'elenco delle prescrizioni regolamentari, tecniche e operative che devono essere armonizzate a livello dei sottosistemi e a livello delle interfacce dei sottosistemi, e il livello di armonizzazione atteso; d) le procedure ferroviarie specifiche per la valutazione della conformità; e) le procedure ferroviarie specifiche per la valutazione della verifica «CE» dei sottosistemi; f) le categorie del personale coinvolto nel funzionamento e nella manutenzione dei sottosistemi interessati e gli obiettivi generali per la definizione dei requisiti minimi di qualifiche professionali e di condizioni di salute e di sicurezza per il personale in questione; g) eventuali altri elementi necessari da prendere in considerazione per garantire nel territorio dell'Unione l'interoperabilità, ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, del sistema ferroviario, come l'uniformità delle STI alle norme o specifiche europee e internazionali. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione giustifica la necessità di una STI nuova o considerevolmente modificata, incluso il suo impatto sulle norme e specifiche tecniche esistenti. 2.   Al fine di garantire un'attuazione uniforme dell'atto delegato di cui al paragrafo 1, la Commissione chiede all'Agenzia di elaborare le STI e le loro modifiche nonché di presentare le pertinenti raccomandazioni alla Commissione. Ogni progetto di STI è elaborato nelle seguenti fasi: a) l'Agenzia individua i parametri fondamentali per la STI nonché le interfacce con gli altri sottosistemi e ogni altro caso specifico necessario; b) l'Agenzia elabora quindi il progetto di STI a partire da questi parametri fondamentali di cui alla lettera a). Eventualmente l'Agenzia tiene conto del progresso tecnico, dei lavori di normazione già effettuati, dei gruppi di lavoro già istituiti e dei lavori di ricerca riconosciuti. 3.   Quando elabora o revisiona ciascuna STI, compresi i parametri fondamentali, l'Agenzia tiene conto dei prevedibili costi e vantaggi di tutte le soluzioni tecniche considerate nonché delle interfacce tra di esse, allo scopo di individuare e attuare le soluzioni più vantaggiose. Tale valutazione indica l'impatto previsto per tutti gli operatori e gli attori economici interessati e tiene debitamente conto dei requisiti della direttiva (UE) 2016/798. Gli Stati membri partecipano a questa valutazione fornendo, se del caso, i dati necessari. 4.   L'Agenzia elabora le STI e le relative modifiche, a norma degli del regolamento (UE) 2016/796 rispettando i criteri di apertura, consenso e trasparenza definiti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. 5.   Il comitato di cui all' (il «comitato») è periodicamente informato in merito ai lavori di elaborazione delle STI. Durante tali lavori, per conformarsi all'atto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può formulare qualsiasi mandato o raccomandazione utile riguardante la progettazione della STI e una valutazione dei costi e dei benefici. In particolare, la Commissione può chiedere che siano esaminate soluzioni alternative e che l'analisi dei costi e dei benefici di tali soluzioni alternative figuri nella relazione allegata al progetto di STI. 6.   Qualora debbano essere messi in servizio contemporaneamente vari sottosistemi, per motivi di compatibilità tecnica, le date di applicazione delle STI pertinenti devono coincidere. 7.   Quando elabora, adotta o revisiona le STI, l'Agenzia tiene conto del parere degli utenti, per quanto riguarda le caratteristiche che hanno un'incidenza diretta sulle condizioni di utilizzo dei sottosistemi da parte degli stessi utenti. A tal fine, l'Agenzia consulta le associazioni e gli organismi di rappresentanza degli utenti nel corso dei lavori di elaborazione e di revisione delle STI. Essa allega al progetto di STI una relazione sui risultati di tale consultazione. 8.   Secondo l' del regolamento (UE) 2016/796, la Commissione, assistita dal comitato, redige e aggiorna periodicamente l'elenco delle associazioni dei passeggeri e delle organizzazioni da consultare. Tale elenco può essere riesaminato e aggiornato su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. 9.   Quando elabora o revisiona le STI, l'Agenzia tiene conto del parere delle parti sociali per quanto riguarda i requisiti di qualifica professionale e d'igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro di cui all', paragrafo 3, lettera g). A tal fine, l'Agenzia consulta le parti sociali prima di presentare alla Commissione le raccomandazioni relative alle STI e alle loro modifiche. Le parti sociali sono consultate in seno al comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE della Commissione (13). Le parti sociali esprimono il loro parere entro un termine di tre mesi dalla consultazione. 10.   Quando la revisione di una STI comporta modifiche dei requisiti, la nuova versione della STI assicura la compatibilità con i sottosistemi già messi in servizio in base alle versioni di STI precedenti. 11.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le STI per dare attuazione agli obiettivi specifici stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 1, Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Essi includono tutti gli elementi di cui all', paragrafo 3, e rispettano tutti i requisiti di cui all', paragrafi da 4 a 6 e paragrafo 8.
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