Art. 38
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
In vigore dal 11 mag 2016
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
1. La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.
A un organismo notificato è assegnato un numero di identificazione unico anche se è notificato ai sensi di diversi atti giuridici dell'Unione.
2. La Commissione rende pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.
La Commissione provvede a che detto elenco sia tenuto aggiornato.
Storico versioni
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