Art. 12

Libera circolazione dei sottosistemi

In vigore dal 11 mag 2016
Libera circolazione dei sottosistemi Fatte salve le disposizioni del capo V, sul loro territorio e per motivi riguardanti la presente direttiva, gli Stati membri non devono vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario dell'Unione, che sono conformi ai requisiti essenziali. In particolare, essi non devono esigere verifiche che sono già state compiute: a) nell'ambito della procedura concernente la dichiarazione «CE» di verifica; o b) in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, al fine di verificare la conformità con identici requisiti nelle medesime condizioni operative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:797:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo