Art. 13
Conformità alle STI e alle norme nazionali
In vigore dal 11 mag 2016
Conformità alle STI e alle norme nazionali
1. L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza considerano conformi ai requisiti essenziali i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario dell'Unione, muniti, se del caso, della dichiarazione «CE» di verifica compiuta con riferimento alle STI, a norma dell', o della dichiarazione di verifica compiuta con riferimento alle norme nazionali a norma dell', paragrafo 8, o di entrambe.
2. Le norme nazionali per l'applicazione dei requisiti essenziali e, se del caso, gli strumenti di conformità nazionali accettabili devono essere applicati nei casi seguenti:
a)
qualora le STI non contemplino, o non contemplino appieno, alcuni aspetti corrispondenti ai requisiti essenziali, inclusi i punti in sospeso di cui all', paragrafo 6;
b)
qualora la non applicazione di una o più STI o di parte di esse sia stata notificata in applicazione dell';
c)
qualora un caso specifico necessiti l'applicazione di norme tecniche non riprese nella STI pertinente;
d)
le norme nazionali utilizzate per specificare i sistemi esistenti, sono limitate alla valutazione della compatibilità tecnica del veicolo con la rete;
e)
le reti e i veicoli non sono coperti dalle STI;
f)
quale misura preventiva temporanea urgente, specialmente in seguito a un incidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:797:oj#art-13