Art. 13

Conformità alle STI e alle norme nazionali

In vigore dal 11 mag 2016
Conformità alle STI e alle norme nazionali 1.   L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza considerano conformi ai requisiti essenziali i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario dell'Unione, muniti, se del caso, della dichiarazione «CE» di verifica compiuta con riferimento alle STI, a norma dell', o della dichiarazione di verifica compiuta con riferimento alle norme nazionali a norma dell', paragrafo 8, o di entrambe. 2.   Le norme nazionali per l'applicazione dei requisiti essenziali e, se del caso, gli strumenti di conformità nazionali accettabili devono essere applicati nei casi seguenti: a) qualora le STI non contemplino, o non contemplino appieno, alcuni aspetti corrispondenti ai requisiti essenziali, inclusi i punti in sospeso di cui all', paragrafo 6; b) qualora la non applicazione di una o più STI o di parte di esse sia stata notificata in applicazione dell'; c) qualora un caso specifico necessiti l'applicazione di norme tecniche non riprese nella STI pertinente; d) le norme nazionali utilizzate per specificare i sistemi esistenti, sono limitate alla valutazione della compatibilità tecnica del veicolo con la rete; e) le reti e i veicoli non sono coperti dalle STI; f) quale misura preventiva temporanea urgente, specialmente in seguito a un incidente.
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