Art. 11

Non conformità dei componenti di interoperabilità ai requisiti essenziali

In vigore dal 11 mag 2016
Non conformità dei componenti di interoperabilità ai requisiti essenziali 1.   Uno Stato membro, qualora constati che un componente di interoperabilità, munito della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta tutte le misure opportune per limitare il suo ambito di applicazione, per vietarne l'impiego, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione, l'Agenzia e gli altri Stati membri delle misure adottate, esponendo i motivi della sua decisione e precisando in particolare se la non conformità deriva da: a) un'inosservanza dei requisiti essenziali; b) un'errata applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche; c) una carenza delle specifiche europee. 2.   L'Agenzia, su mandato della Commissione, avvia immediatamente, e in ogni caso entro 20 giorni dalla data di ricezione del mandato, il processo di consultazione delle parti interessate. Se, dopo la consultazione, l'Agenzia constata che la misura non è giustificata, essa ne informa immediatamente la Commissione, lo Stato membro che ha preso l'iniziativa, nonché gli altri Stati membri e il fabbricante o il suo mandatario. Se l'Agenzia constata che la misura è giustificata, ne informa immediatamente gli Stati membri. 3.   Se la decisione di cui al paragrafo 1 risulta da una carenza nelle specifiche europee, gli Stati membri, la Commissione o l'Agenzia, se del caso, applicano una o più delle misure seguenti: a) il ritiro parziale o totale di tale specifica dalle pubblicazioni in cui è iscritta; b) se la specifica interessata è una norma armonizzata, la limitazione o il ritiro di tale norma a norma dell' del regolamento (UE) n. 1025/2012; c) la revisione della STI a norma dell'. 4.   Se un componente di interoperabilità munito della dichiarazione «CE» di conformità risulta non conforme ai requisiti essenziali, lo Stato membro competente adotta, nei confronti dell'entità che ha redatto la dichiarazione, le misure appropriate e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:797:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo