Art. 55
Altre disposizioni transitorie
In vigore dal 11 mag 2016
Altre disposizioni transitorie
1. Gli allegati IV, V, VII e IX della direttiva 2008/57/CE si applicano fino alla data di applicazione dei corrispondenti atti di esecuzione di cui all', paragrafo 5, all', paragrafo 4, all', paragrafo 10, e all', paragrafo 9, della presente direttiva.
2. La direttiva 2008/57/CE continua ad applicarsi per quanto concerne progetti ERTMS di terra che devono essere messi in servizio tra il 15 giugno 2016 e il 16 giugno 2019.
3. I progetti che hanno completato la fase di gara o di appalto anteriormente al 16 giugno 2019 on sono soggetti alla preautorizzazione dell'Agenzia di cui all'.
4. Fino al 16 giugno 2031 le opzioni incluse nei contratti firmati prima del 15 giugno 2016 non sono soggette alla preautorizzazione dell'Agenzia di cui all', anche se sono esercitate dopo il 15 giugno 2016.
5. Prima di autorizzare la messa in servizio di apparecchiature ERTMS di terra non soggette alla preautorizzazione dell'Agenzia di cui all', le autorità nazionali preposte alla sicurezza cooperano con l'Agenzia per garantire che le soluzioni tecniche siano pienamente interoperabili, conformemente all', paragrafo 3, e all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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