Art. 53
Relazioni e informazione
In vigore dal 11 mag 2016
Relazioni e informazione
1. Entro il 16 giugno 2018 la Commissione riferisce sui progressi ottenuti nella preparazione del rafforzamento del ruolo dell'Agenzia ai sensi della presente direttiva. In aggiunta ogni tre anni, e per la prima volta tre anni dopo la fine del periodo transitorio di cui all', la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione e nel funzionamento dell'Agenzia in tale contesto. Detta relazione contiene anche una valutazione dell'attuazione e dell'uso dei registri a norma del capo VII e un'analisi dei casi previsti all' e dell'applicazione del capo V, che valuta in particolare il funzionamento degli accordi di cooperazione conclusi tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza. Ai fini della prima relazione dopo la fine del periodo transitorio, la Commissione svolge consultazioni approfondite con le pertinenti parti interessate e stabilisce un programma per permettere la valutazione dei progressi. Se opportuno alla luce dell'analisi suddetta la Commissione propone misure legislative ivi incluse misure per il ruolo futuro dell'Agenzia nel rafforzamento dell'interoperabilità.
2. L'Agenzia elabora e aggiorna periodicamente uno strumento capace di fornire, su richiesta di uno Stato membro, del Parlamento europeo o della Commissione, una panoramica del livello di interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione. Tale strumento si avvale delle informazioni incluse nei registri previsti al capo VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:797:oj#art-53