Art. 13

Recepimento

In vigore dal 24 nov 2010
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafo 1, lettera a), all’, paragrafi 2, 5, 7 e 9, all’, paragrafo 11, lettera b), all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 6, lettere a) e b), all’, paragrafo 1, lettera a), all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 5, lettera a), all’, paragrafo 5, lettera b), primo comma, all’, paragrafi 6, 8 e 9 (in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE), all’, paragrafo 10, all’, paragrafo 11, lettere a) e b), all’, paragrafo 12, all’, paragrafo 1 (in combinato disposto con l’, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/39/CE), all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 5, lettera a), all’, paragrafi 10, 13, 14 e 16, all’, paragrafo 17, lettere a) e b), all’, paragrafi 18e 19 (in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/39/CE), all’, paragrafo 21, lettere a) e b), all’, paragrafo 23, lettera b), all’, paragrafi 24, 25 e 27, all’, paragrafo 12, lettera a), all’, paragrafi 13, 14, 15 e 16, all’, paragrafo 1, lettera a), all’, paragrafi 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 29 e 32, all’, paragrafo 33, lettere a) e b), all’, paragrafo 33, lettera d), punti da ii) a iv), all’, paragrafi 34 e 35, all’, paragrafo 36, lettera b), punto ii), all’, paragrafo 37, lettera b), all’, paragrafi 38 e 39, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 3, lettera a), all’, paragrafo 4, all’, paragrafi 2, 4, 11, 14, 19 e 31, all’, paragrafo 32, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 101, paragrafo 8, della direttiva 2009/65/CE, e all’, paragrafi 33, 34 e 36, della presente direttiva, entro il 31 dicembre 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Recepimento (Art. 13 Direttiva (UE) 2010/78) — Testo vigente | Portale Normativo