Art. 2
Modifiche alla direttiva 2002/87/CE
In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 2002/87/CE
La direttiva 2002/87/CE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il coordinatore, designato in conformità dell’, comunica all’impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all’impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel più importante settore finanziario di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario nonché la designazione del coordinatore.
Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo e le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (AEV), istituito dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (*2), del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (*3), e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (*4), rispettivamente (di seguito il “comitato congiunto”).
(*2)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12."
(*3)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48."
(*4)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;"
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Il comitato congiunto pubblica l’elenco dei conglomerati finanziari individuati sul proprio sito web e ne cura l'aggiornamento. Tali informazioni sono accessibili tramite un collegamento ipertestuale presente sul sito web di ciascuna Autorità europea di vigilanza.»;
2)
all’, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:
«d)
accordi conclusi per contribuire ad adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi e svilupparli, se necessario. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.»;
3)
il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:
«MISURE PER AGEVOLARE LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE E POTERI DEL COMITATO CONGIUNTO»;
4)
alla sezione 3 è aggiunto l’articolo seguente:
«Articolo 9 bis
Ruolo del comitato congiunto
A norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, il comitato congiunto garantisce la coerenza della vigilanza intersettoriale e transfrontaliera e l’osservanza della legislazione dell'Unione.»;
5)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di garantire l’esercizio adeguato della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, comprese quelle dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, è nominato un unico coordinatore, responsabile per il coordinamento e l’esercizio della vigilanza supplementare. La nomina del coordinatore è pubblicata sul sito web del comitato congiunto.»;
6)
all’, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un’ampia base giuridica, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento. L’accordo di coordinamento può conferire ulteriori compiti al coordinatore e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti, di cui agli , all’, paragrafo 4, all’, all’, paragrafo 2, e agli articoli 16 e 18, e per la collaborazione con altre autorità competenti.
In conformità dell’ e della procedura di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti intesi alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda la coerenza degli accordi di coordinamento della vigilanza in conformità con l’articolo 131bis della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.»;
7)
all’, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nella misura in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei rispettivi compiti e nell’osservanza delle norme di settore, le autorità competenti possono inoltre scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le seguenti autorità: banche centrali, Sistema europeo di banche centrali, Banca centrale europea e Comitato europeo per il rischio sistemico a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (*5).
(*5)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;"
8)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 12 bis
Cooperazione e scambio di informazioni con il comitato congiunto
1. Le autorità competenti cooperano con il comitato congiunto ai fini della presente direttiva a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Le autorità competenti forniscono senza indugio al comitato congiunto tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.»;
9)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché nessun ostacolo di natura giuridica, nel loro ordinamento, impedisca alle persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare, di scambiarsi reciprocamente informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare e di scambiare informazioni in conformità della presente direttiva e con le AEV a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, laddove necessario attraverso il comitato congiunto.»;
10)
all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri possono determinare quali provvedimenti possano essere presi dalle autorità competenti nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista. In conformità degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, possono elaborare orientamenti riguardanti società di partecipazione finanziaria mista.»;
11)
l’articolo 18 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le norme di settore, nei casi in cui si applica l’, paragrafo 3, le autorità competenti verificano se le imprese regolamentate la cui impresa madre abbia la sede principale in un paese terzo sono sottoposte a vigilanza da parte di un’autorità competente di detto paese terzo, equivalente a quella prevista dalla presente direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all’, paragrafo 2. La verifica è effettuata dall’autorità competente che, se fossero applicate le disposizioni dell’, paragrafo 2, costituirebbe il coordinatore, su richiesta dell’impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell’Unione o di sua iniziativa.
Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti rilevanti e compie ogni sforzo per rispettare i pertinenti orientamenti applicabili forniti dal comitato congiunto a norma degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Quando un’autorità competente è in disaccordo con la decisione adottata da un’altra autorità competente rilevante a norma del paragrafo 1, si applica l’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.»;
12)
all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo l’articolo 218, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Commissione, assistita dal comitato congiunto, dal comitato bancario europeo, dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»;
13)
all’articolo 20, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Tali misure non includono l’oggetto del potere delegato e conferito alla Commissione con riferimento agli elementi elencati all’articolo 21 bis.»;
14)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le AEV, tramite il comitato congiunto, possono fornire orientamenti generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare definiti nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un’impresa avente la sede principale in un paese terzo. Il comitato congiunto riesamina regolarmente tali orientamenti e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata da dette autorità competenti.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Entro il 1o dicembre 2011 la Commissione riesamina l’articolo 20 e presenta proposte legislative appropriate per consentire la piena applicazione degli atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e degli atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE in relazione alla presente direttiva. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, i poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 21 per l’adozione di misure di esecuzione che permangono dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona cessano di essere applicabili il 1o dicembre 2012.»;
15)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 21 bis
Norme tecniche
1. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, le AEV, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda:
a)
l’, paragrafo 11, per specificare l’applicazione dell’articolo 17 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio nel contesto della presente direttiva;
b)
l’, paragrafo 17, per stabilire le procedure o specificare i criteri di determinazione delle'autorità competenti rilevanti;
c)
l’, paragrafo 5, per specificare i parametri alternativi per l’individuazione dei conglomerati finanziari.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.
2. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva le AEV, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, possono elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda:
a)
l’, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell’allegato I, parte II, fatto salvo l’, paragrafo 4;
b)
l’, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle procedure per l’inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di “concentrazioni dei rischi” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui all’, paragrafo 2, secondo comma;
c)
l’, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle procedure per l’inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di “operazioni intragruppo” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui all’, paragrafo 2, terzo comma;
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.».
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