Art. 4

Modifiche alla direttiva 2003/41/CE

In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 2003/41/CE La direttiva 2003/41/CE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) che l’ente pensionistico sia registrato in un registro nazionale dalla competente autorità o autorizzato; in caso di attività transfrontaliere ai sensi dell’articolo 20, nel registro sono indicati anche gli Stati membri in cui opera l’ente in questione; tali informazioni sono trasmesse all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (in prosieguo l'“AEAP”), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), che le pubblica sul proprio sito web; (*7)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.»;" b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Per esercitare attività transfrontaliere a norma dell’articolo 20, un ente pensionistico deve ottenere l’autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine. Gli Stati membri informano immediatamente l’AEAP al momento del rilascio di detta autorizzazione.»; 2) l’ è così modificato: a) il testo esistente è rinumerato come paragrafo 1; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «2.   L’AEAP può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione sui formulari e sui formati per i documenti elencati al paragrafo 1, lettera c), punti da i) a vi). Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010.»; 3) all’, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La decisione di vietare all’ente di svolgere delle attività è fondata su motivazioni dettagliate ed è comunicata all’ente interessato. È comunicata anche all'AEAP.»; 4) all’, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: «6.   In vista dell’ulteriore armonizzazione delle norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche che si possono giustificare — in particolare i tassi d’interesse e altre ipotesi che influenzano il livello delle riserve tecniche — la Commissione, facendo riferimento al parere dell'AEAP, ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro, pubblica una relazione sulla situazione concernente l’evoluzione delle attività transfrontaliere.»; 5) all’articolo 20 è inserito il paragrafo seguente: «11.   Gli Stati membri comunicano all’AEAP le rispettive disposizioni prudenziali pertinenti per il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dal riferimento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri aggiornano tali informazioni periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni e l’AEAP le mette a disposizione sul suo sito web. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente paragrafo, l’AEAP elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure, i formati e i modelli che le autorità competenti devono utilizzare quando trasmettono o aggiornano le pertinenti informazioni all’indirizzo dell’AEAP. L’AEAP presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010.»; 6) l’articolo 21 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Cooperazione tra Stati membri, AEAP e Commissione»; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Le autorità competenti collaborano con l’AEAP ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010. Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AEAP tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1094/2010, conformemente all’articolo 35 di tale regolamento.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ciascuno Stato membro informa la Commissione e l’AEAP delle principali difficoltà incontrate nell’applicazione della presente direttiva. La Commissione, l’AEAP e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.».
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