Art. 6

Modifiche alla direttiva 2004/39/CE

In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 2004/39/CE La direttiva 2004/39/CE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri istituiscono un registro di tutte le imprese di investimento. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l’impresa di investimento è autorizzata. Il registro è aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione è notificata all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10). L’AESFEM redige un elenco di tutte le imprese di investimento dell’Unione. Il registro contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l’impresa di investimento è autorizzata ed è aggiornato regolarmente. L’AESFEM pubblica l’elenco sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento. Qualora un’autorità competente abbia revocato un’autorizzazione ai sensi dell’, lettere da b) a d), la revoca è pubblicata nell’elenco per un periodo di cinque anni. (*10)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;" 2) all’ è inserito il paragrafo seguente: «4.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, dell’, paragrafi 2, 3 e 4, dell’, paragrafi 1 e 2, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente all’, paragrafo 2, compreso il programma di attività; b) i requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento ai sensi dell’, paragrafo 4, e specificare le informazioni per le notifiche di cui all’, paragrafo 2; c) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché quali ostacoli possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente di cui all’, paragrafi 1 e 2. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la presentazione delle informazioni di cui ai detti articoli. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 3) all’ è inserito il comma seguente: «Ogni revoca dell’autorizzazione è notificata all'AESFEM.»; 4) all’articolo 10 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui al paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo il paragrafo 2. L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli , l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all’, paragrafo 4. L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 5) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri informano la Commissione e l’AESFEM delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle loro imprese di investimento nello stabilirsi o nel prestare servizi di investimento e/o nell’eseguire attività di investimento in un paese terzo.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Qualora constati, sulla base delle informazioni comunicatele in applicazione del paragrafo 1, che un paese terzo non concede alle imprese di investimento dell’Unione un accesso effettivo al mercato, equivalente a quello concesso dall’Unione alle imprese di investimento di tale paese terzo, la Commissione, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’AESFEM, presenta al Consiglio proposte affinché le sia conferito un mandato di negoziazione adeguato al fine di ottenere possibilità di concorrenza comparabili per le imprese di investimento dell’Unione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Il Parlamento europeo è informato immediatamente e pienamente su tutte le fasi della procedura conformemente all’articolo 217 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). L’AESFEM assiste la Commissione ai fini del presente articolo.»; 6) all’articolo 16, paragrafo 2, è inserito il comma seguente: «L’AESFEM può elaborare orientamenti concernenti i metodi di controllo di cui al presente paragrafo.»; 7) all’articolo 19, paragrafo 6, il primo trattino è sostituito dal seguente: «— i servizi di cui alla parte introduttiva sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito (escluse le obbligazioni o titoli di credito che incorporano uno strumento derivato), OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi. Il mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se adempie requisiti equivalenti a quelli stabiliti nel titolo III. La Commissione e l’AESFEM pubblicano sui propri siti web un elenco dei mercati che sono considerati equivalenti. L’elenco è aggiornato periodicamente. L’AESFEM assiste la Commissione nella valutazione dei mercati di paesi terzi.»; 8) all’articolo 23, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati istituiscono un registro pubblico. Gli agenti collegati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. L’AESFEM pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali ai registri pubblici istituiti a norma del presente articolo dagli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati.»; 9) l’articolo 25 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (*11), gli Stati membri coordinati dall’AESFEM conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010 provvedono a mettere in atto le misure appropriate per consentire all’autorità competente di controllare le attività delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale e in maniera da rafforzare l’integrità del mercato. (*11)   GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.»;" b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento tengano a disposizione dell’autorità competente, per almeno cinque anni, i dati riguardanti tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso, sia per conto proprio sia per conto dei clienti. In caso di operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all’identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 2005/60/CE. L’AESFEM può chiedere l’accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 10) all’articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’autorità competente del mercato più pertinente in termini di liquidità come definita all’articolo 25 per ciascuna azione determina almeno ogni anno e sulla base del valore medio aritmetico degli ordini eseguiti nel mercato relativamente a quell’azione la categoria di azioni alla quale appartiene. Tale informazione è resa pubblica a tutti gli operatori del mercato ed è trasmessa all'AESFEM, la quale la pubblica sul suo sito web.»; 11) l’articolo 31 è così modificato: a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora l’impresa d’investimento intenda avvalersi di agenti collegati, l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa d’investimento comunica, a richiesta dell’autorità competente dello Stato membro ospitante e entro un termine ragionevole, l’identità degli agenti collegati che l’impresa di investimento intende impiegare in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante può rendere pubbliche tali informazioni. L’AESFEM può chiedere l’accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 6. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 12) all’articolo 32 è inserito il paragrafo seguente: «10.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 9. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 13) all’articolo 36 è inserito il paragrafo seguente: «6.   Ogni revoca dell’autorizzazione è notificata all'AESFEM.»; 14) all’articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Un’autorità competente che richiede di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione in uno o più mercati regolamentati rende immediatamente pubblica la sua decisione e informa l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri. Salvo qualora ciò possa causare danni significativi agli interessi degli investitori o all’ordinato funzionamento del mercato interno, le autorità competenti degli altri Stati membri richiedono la sospensione o il ritiro di tale strumento finanziario dalla negoziazione nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione che operano sotto la loro supervisione.»; 15) all’articolo 42, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il mercato regolamentato comunica all’autorità competente del suo Stato membro d’origine lo Stato membro in cui intende predisporre tali dispositivi. L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui il mercato regolamentato intende predisporre tali dispositivi. L’AESFEM può chiedere l’accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 16) l’articolo 47 è sostituito dal seguente: «Articolo 47 Elenco dei mercati regolamentati Ciascuno Stato membro compila l’elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d’origine e lo comunica agli altri Stati membri e all'AESFEM. Esso provvede altresì a comunicare ogni modifica del predetto elenco. L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco di tutti i mercati regolamentati e ne cura l’aggiornamento.»; 17) l’articolo 48 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento di ognuna delle funzioni previste nella presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri dell’identità delle autorità competenti responsabili dello svolgimento di ognuno dei compiti, e di ogni eventuale divisione degli stessi.»; b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri informano la Commissione, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne cura l'aggiornamento.»; 18) all’articolo 51 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno all’AESFEM tutte le informazioni aggregate relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2. 5.   Se l’autorità competente ha divulgato una misura o una sanzione amministrativa al pubblico, riferisce contemporaneamente tale fatto all’AESFEM. 6.   Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un’impresa di investimento autorizzata a norma della presente direttiva, l’AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell’, paragrafo 3.»; 19) all’articolo 53 è inserito il paragrafo seguente: «3.   Le autorità competenti comunicano all’AESFEM le procedure di reclamo e di ricorso di cui al paragrafo 1 disponibili nella loro giurisdizione. L’AESFEM pubblica un elenco dei meccanismi extragiudiziali sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.»; 20) l’intestazione del capo II è sostituita dalla seguente: «Cooperazione tre le competenti autorità degli Stati membri e con l'AESFEM»; 21) l’articolo 56 è così modificato: a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un’unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all’AESFEM e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo. L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco di dette autorità e ne cura l'aggiornamento.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Quando un’autorità competente ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva siano o siano stati commessi nel territorio di un altro Stato membro da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza, ne informa l’autorità competente dell’altro Stato membro e l’AESFEM con la maggiore precisione possibile. L’autorità competente informata adotta provvedimenti appropriati. Essa comunica all’autorità competente che l’ha informata e all’AESFEM il risultato del suo intervento ed eventualmente gli sviluppi intermedi di rilievo. Il presente paragrafo fa salva la competenza dell’autorità che ha trasmesso le informazioni.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 22) l’articolo 57 è così modificato: a) il testo esistente è rinumerato come paragrafo 1; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «2.   Ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza, l’AESFEM può partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le verifiche o le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   Per assicurare la coerente armonizzazione del paragrafo 1, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti quando collaborano nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le competenti autorità ai fini della cooperazione nelle attività di attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 23) l’articolo 58 è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per lo scambio di informazioni. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Né il presente articolo né gli articoli 54 e 63 precludono all’autorità competente la possibilità di trasmettere all'AESFEM, al Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo il “CERS”), alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie nonché, laddove appropriato, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate destinate allo svolgimento dei loro compiti; analogamente nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni previste dalla presente direttiva.»; 24) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 58 bis Mediazione vincolante Le autorità competenti possono deferire all’AESFEM situazioni in cui una richiesta relativa ad uno dei seguenti elementi è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole: a) un’attività di vigilanza, una verifica in loco o un’indagine di cui all’articolo 57; o b) uno scambio di informazioni di cui all’articolo 58. Nelle situazioni di cui al primo comma, l’AESFEM può operare conformemente all’articolo 19 del regolamento n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista all’articolo 59 bis e la possibilità per l’AESFEM di operare conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 25) all’articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l’autorità competente informa di conseguenza l’autorità competente richiedente e l'AESFEM, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate.»; 26) all’articolo 60 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione di altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 27) l’articolo 62 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per via dell’inadeguatezza di tali misure, l’impresa di investimento persiste nell’agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, si applica quanto segue: a) dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire alle imprese di investimento in infrazione di avviare ulteriori operazioni nei loro territori. La Commissione e l’AESFEM sono informate senza indugio di dette misure; b) inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante, l’impresa di investimento persiste nel violare le disposizioni di legge o regolamentari di cui al primo comma in vigore nello Stato membro ospitante, si applica quanto segue: a) dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati. La Commissione e l’AESFEM sono informate senza indugio di dette misure; b) inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per via dell’inadeguatezza di tali misure, tale mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione persiste nell’agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, si applica quanto segue: a) dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire a tale mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nello Stato membro ospitante. La Commissione e l’AESFEM sono informate senza indugio di dette misure; b) inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 28) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 62 bis Cooperazione e scambio di informazioni con l’AESFEM 1.   Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. 2.   Le autorità competenti forniscono senza indugio all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 29) all’articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri e, conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM possono stipulare accordi di collaborazione che prevedano scambi d’informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 54. Tale scambio d’informazioni deve essere destinato all’esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti. Gli Stati membri e l’AESFEM possono trasferire dati personali verso un paese terzo ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE. Gli Stati membri e l’AESFEM possono inoltre concludere accordi di collaborazione che prevedono scambi di informazioni con autorità, organismi e persone fisiche o giuridiche di paesi terzi competenti per una o più delle seguenti materie: a) la vigilanza sugli enti creditizi, su altri istituti finanziari, su imprese di assicurazioni e la vigilanza sui mercati finanziari; b) la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e le altre procedure analoghe; c) la revisione legale dei conti delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, nello svolgimento della loro funzione di vigilanza, o la gestione di sistemi di indennizzo degli investitori, nello svolgimento delle loro funzioni; d) la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di investimento e in altre procedure analoghe; e) la vigilanza sulle persone responsabili della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari. Gli accordi di cooperazione di cui al terzo comma possono essere conclusi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 54. Tale scambio di informazioni deve essere finalizzato allo svolgimento dei compiti di tali autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche.»; 30) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 64 bis Clausola di durata massima Entro il 1o dicembre 2011 la Commissione riesamina gli , gli articoli da 27 a 30, e gli articoli 40, 44, 45, 56 e 58 e presenta proposte legislative appropriate per consentire la piena applicazione degli atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e degli atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE in relazione alla presente direttiva. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, i poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 64 di adottare misure di esecuzione che rimangono valide dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009 cessano di essere applicabili il 1o dicembre 2012.».
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