Art. 9
Modifiche alla direttiva 2006/48/CE
In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 2006/48/CE
La direttiva 2006/48/CE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il comma esistente è sostituito dal seguente paragrafo:
«1. Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi debbano ricevere un’autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatti salvi gli articoli da 7 a 12, essi definiscono i requisiti per detta autorizzazione e ne danno comunicazione alla Commissione e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*17) (in prosieguo l'“ABE”).
(*17)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.»;"
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«2. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione:
a)
relativi alle informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di enti creditizi, compreso il programma di attività di cui all’;
b)
per specificare le condizioni per conformarsi al requisito di cui all’;
c)
per specificare i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché per specificare quali ostacoli possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente di cui all’.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c), conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per la presentazione di informazioni.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010»;
2)
all’, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e all’ABE le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà; nonché»;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Ogni autorizzazione è notificata all’ABE.
La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l’autorizzazione è iscritta in un elenco. L’ABE pubblica l’elenco sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.»;
4)
all’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La revoca dell’autorizzazione è notificata alla Commissione e all’ABE e deve essere motivata. Alla persona interessata sono notificate le motivazioni.»;
5)
all’articolo 19 è inserito il paragrafo seguente:
«9. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni, formulari e moduli per il processo di consultazione tra le autorità competenti rilevanti di cui all’articolo 19 ter.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
6)
all’articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Al fine di specificare i requisiti del presente articolo e di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1, rispettando i principi di proporzionalità e di completezza di cui al paragrafo 2.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
7)
all’articolo 25 è inserito il paragrafo seguente:
«5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per detta notifica.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
8)
all’articolo 26 è inserito il paragrafo seguente:
«5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per detta notifica.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
9)
all’articolo 28 è inserito il paragrafo seguente:
«4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per detta notifica.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.».
10)
all’articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Prima di seguire la procedura prevista all’articolo 30, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione, l’ABE e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell’adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.»;
11)
l’articolo 36 è sostituito dal seguente:
«Articolo 36
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ABE il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi dell’articolo 25 e dell’articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità dell’articolo 30, paragrafo 3.»;
12)
all’articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le autorità competenti notificano alla Commissione, all’ABE e al comitato bancario europeo le autorizzazioni per succursali concesse agli enti creditizi aventi sede sociale in un paese terzo.»;
13)
l’articolo 39 è così modificato:
a)
al paragrafo 2 è inserita la lettera seguente:
«c)
che l’ABE sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ricevute dalle autorità nazionali di paesi terzi conformemente alla procedura di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010;»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«4. L’ABE assiste la Commissione ai fini del presente articolo conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
14)
all’articolo 42 sono aggiunti i commi seguenti:
«Le autorità competenti possono deferire all’ABE le situazioni in cui una richiesta di collaborazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui alla prima frase l’ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1093/2010.
Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni contenute nel presente articolo.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per gli obblighi di scambio delle informazioni che possono facilitare il controllo degli enti creditizi.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
15)
l’articolo 42 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 1, dopo il quarto comma è inserito il comma seguente:
«Se, al termine del periodo iniziale di due mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti dello Stato membro ospitante rinviano la loro decisione e attendono la decisione che l’ABE può adottare ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di due mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell’articolo 19 del predetto regolamento. L’ABE prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo il periodo iniziale di due mesi o se è stata adottata una decisione comune.»;
b)
al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:
«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al quarto comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni generali del funzionamento operativo dei collegi autorità di vigilanza.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al sesto comma conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
16)
l’articolo 42 ter è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell’esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di pratiche di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:
a)
le autorità competenti partecipino alle attività dell’ABE;
b)
le autorità competenti si attengano agli orientamenti e alle raccomandazioni dell’ABE e forniscano una motivazione se non lo fanno;
c)
i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell’ABE o ai sensi della presente direttiva.»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso.
17)
all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni o alla trasmissione delle informazioni all’ABE conformemente alla presente direttiva, ad altre direttive applicabili agli enti creditizi e agli articoli 31 e 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio di cui al paragrafo 1.»;
18)
l’articolo 46 è sostituito dal seguente:
«Articolo 46
Conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010, gli Stati membri e l’ABE possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi ovvero con le autorità o gli organi di tali paesi secondo la definizione di cui all’articolo 47 e all’articolo 48, paragrafo 1, della presente direttiva accordi di cooperazione che prevedano scambi d’informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 44, paragrafo 1, della presente direttiva. Questo scambio di informazioni ha lo scopo di contribuire all’esecuzione del compito di vigilanza da parte di tali autorità o organi.
Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l’esplicito consenso delle autorità che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.»;
19)
l’articolo 49 è così modificato:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni della presente sezione non ostano a che un’autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell’espletamento delle loro funzioni:
a)
banche centrali del Sistema europeo di banche centrali o altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi inclusa la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario;
b)
all’occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,
c)
Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo il “CERS”), quando tali informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei compiti di legge di cui al regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza microprudenziale del sistema finanziario dell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (*18).
La presente sezione non osta neanche a che le autorità o gli organismi di cui al primo comma comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui potrebbero avere bisogno ai fini dell’articolo 45.
(*18)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;"
b)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare senza indugio informazioni alle banche centrali del Sistema europeo di banche centrali qualora queste informazioni siano pertinenti per l’esercizio dei rispettivi compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS a norma del regolamento (UE) n. 1092/2010, qualora tali informazioni siano pertinenti per l’esercizio dei relativi compiti di legge.»;
20)
l’articolo 63 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell’ente creditizio tramite meccanismi appropriati, quali quelli elaborati dall’ABE ai sensi del paragrafo 6.»;
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Al fine di assicurare la coerente armonizzazione e la convergenza delle prassi di vigilanza, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti applicabili agli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE formula inoltre orientamenti in relazione agli strumenti di cui all’articolo 57, primo comma, lettera a).
L’ABE sorveglia l’applicazione di tali orientamenti.»;
21)
all’articolo 74, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, per la comunicazione di tali calcoli da parte degli enti creditizi, a decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze e date di notifica uniformi. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per introdurre nell’Unione, prima del 1o gennaio 2012, formati (con relative istruzioni), frequenze e date di notifica uniformi. I formati per l’informativa sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l’ABE elabora inoltre progetti di norme tecniche di attuazione in ordine a soluzioni IT da applicare per tale notifica.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo e terzo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
22)
all’articolo 81, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:
«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE, in consultazione con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo: l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*19), elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
(*19)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;"
23)
all’articolo 84, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:
«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare il metodo IRB.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera a), conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
24)
all’articolo 97, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:
«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE, in consultazione con l’AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
25)
all’articolo 105, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:
«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare i metodi avanzati di misurazione.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
26)
all’articolo 106, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente paragrafo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le eccezioni di cui alle lettere c) e d), nonché le condizioni usate per determinare l’esistenza di un gruppo di clienti collegati di cui al paragrafo 3. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
27)
all’articolo 110, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all’anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze e date di notifica uniformi. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per introdurre nell’Unione, prima del 1o gennaio 2012, formati (con relative specifiche), frequenze e date di notifica uniformi. I formati per l’informativa sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l’ABE elabora inoltre progetti di norme tecniche di attuazione in ordine a soluzioni IT da applicare per tale notifica.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo e secondo comma conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
28)
all’articolo 111, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR e ne informano l’ABE e la Commissione.»;
29)
all’articolo 122 bis, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. L’ABE presenta ogni anno una relazione alla Commissione sul rispetto del presente articolo da parte delle autorità competenti.
Per assicurare un’armonizzazione coerente del presente paragrafo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per la convergenza delle pratiche di vigilanza di cui al presente articolo, ivi comprese le misure adottate in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi in materia di gestione dei rischi. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
30)
all’articolo 124 è inserito il paragrafo seguente:
«6. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il presente articolo e una procedura e una metodologia comuni per la valutazione dei rischi.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
31)
all’articolo 126, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le autorità competenti notificano alla Commissione e all’ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.»;
32)
l’articolo 129 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Se l’autorità di vigilanza su base consolidata omette di espletare i suoi compiti di cui al primo comma o se le competenti autorità non cooperano con l’autorità di vigilanza su base consolidata nella misura richiesta per l’espletamento dei compiti di cui al primo comma, una delle autorità competenti interessate può rinviare il caso all'ABE, la quale può intervenire conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
b)
al paragrafo 2, quinto comma è aggiunta la parte seguente:
«Se, al termine del periodo di sei mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l’ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE prende una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;
c)
al paragrafo 2 sono aggiunti i commi seguenti:
«Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della procedura di decisione congiunta di cui al presente paragrafo con riferimento alle domande di autorizzazione di cui all’articolo 84, paragrafo 1, all’articolo 87, paragrafo 9, e all’articolo 105 nonché di cui all’allegato III, parte 6, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione al fine di facilitare l’adozione delle decisioni congiunte.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al sesto e al settimo comma conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
d)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
al terzo comma i termini «comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria» sono sostituiti da «ABE»;
ii)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro quattro mesi, l’autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle controllate effettuata dalle autorità competenti interessate. Se, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l’ABE può adottare ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di quattro mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE prende una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;
iii)
il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell’Unione o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione adottano la decisione sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall’autorità di vigilanza su base consolidata. Se, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviano la loro decisione, attendono la decisione che l’ABE può adottare ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adottano una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di quattro mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;
iv)
il settimo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora l’ABE sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.»;
v)
il decimo comma è sostituito dal seguente:
«L’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente paragrafo sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, al fine di facilitare l’adozione delle decisioni congiunte.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al decimo comma conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
33)
all’articolo 130, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«1. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale definita all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all’articolo 42 bis, fatto salvo il capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile l’ABE, il CERS e le autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, e all’articolo 50 e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Tali obblighi si applicano a tutte le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126 e all’autorità competente identificata ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 1.
L’autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, che venga a sapere di una situazione descritta al primo comma ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126 e l'ABE.»;
34)
all’articolo 131, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«Le autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione ad una filiazione di un’impresa madre che sia un ente creditizio possono delegare, con un accordo bilaterale, conformemente all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione all’impresa madre ed esercitano la vigilanza su di essa affinché esse si incarichino della vigilanza della filiazione conformemente alla presente direttiva. L’ABE è informata dell’esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri e al comitato bancario europeo.»;
35)
l’articolo 131 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 129 e all’articolo 130, paragrafo 1, e, fermi restando i requisiti di riservatezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e la compatibilità con il diritto dell’Unione, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità competenti dei paesi terzi, se del caso.
L’ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010. A tal fine l’ABE vi partecipa nel modo che ritiene opportuno ed è ritenuta autorità competente in detto ambito.
I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all’autorità di vigilanza su base consolidata, all’ABE e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:
a)
scambiarsi informazioni reciprocamente e con l’ABE conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010;
b)
accordarsi sull’affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, se del caso;
c)
definire programmi di valutazione prudenziale sulla base di un esame del rischio del gruppo ai sensi dell’articolo 124;
d)
accrescere l’efficacia della vigilanza sopprimendo duplicazioni non necessarie di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all’articolo 130, paragrafo 2, e all’articolo 132, paragrafo 2;
e)
applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva in modo coerente in tutte le imprese di un gruppo bancario fatte salve le opzioni e le facoltà discrezionali consentite dalla normativa dell’Unione;
f)
applicare l’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che possono essere costituiti in tale settore.
Le autorità competenti partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza e l’ABE collaborano strettamente. L’obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L’istituzione e il funzionamento di collegi delle autorità di vigilanza non pregiudicano i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.»;
b)
al paragrafo 2:
i)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni generali del funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
ii)
il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’ABE delle attività del collegio delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all’ABE tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.»;
36)
l’articolo 132, paragrafo 1, è così modificato:
a)
dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:
«Le autorità competenti collaborano con l’ABE ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.
Le autorità competenti forniscono all’ABE tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1093/2010, conformemente all’articolo 35 di tale regolamento.»;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«Le autorità competenti possono deferire all’ABE situazioni in cui:
a)
un’autorità competente non ha comunicato informazioni essenziali, o
b)
una richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole.
Fermo restando l’articolo 258 TFUE, nelle situazioni di cui al settimo comma l’ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento n. 1093/2010.»;
37)
all’articolo 140, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all’articolo 71, paragrafo 2. L’elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all’ABE ed alla Commissione.»;
38)
l’articolo 143 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
alla fine del primo comma è aggiunta la frase seguente:
«L’ABE assiste la Commissione e il comitato bancario europeo nell’esecuzione di detti compiti, tra l’altro anche sull’opportunità di aggiornare dette indicazioni.»;
ii)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’autorità competente che effettua la verifica di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di siffatte indicazioni. A tale scopo, l’autorità competente consulta l’ABE prima di adottare una decisione.»;
b)
al paragrafo 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata fissati nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all’ABE e alla Commissione.»;
39)
all’articolo 144 sono inseriti i commi seguenti:
«Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare il formato, la struttura, l’elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al presente articolo. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
40)
all’articolo 150 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare le condizioni di applicazione:
a)
dei punti da 15 a 17 dell’allegato V;
b)
del punto 23, lettera l), dell’allegato V per quanto riguarda i criteri per determinare le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva e del punto 23, lettera o), punto ii), dell’allegato V per quanto riguarda la specificazione delle categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste in tale punto;
c)
della parte 2 dell’allegato VI per quanto riguarda i fattori quantitativi di cui al punto 12, i fattori qualitativi di cui al punto 13 e il parametro di riferimento di cui al punto 14.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
41)
l’articolo 156 è così modificato:
a)
i termini «comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria» sono sostituiti da «ABE»;
b)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione, in collaborazione con l’ABE e con gli Stati membri e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, verifica periodicamente se la presente direttiva determini, congiuntamente alla direttiva 2006/49/CE, effetti significativi sul ciclo economico e, in base a tale esame, stabilisce se si giustifichi l’adozione di misure correttive.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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