Art. 7

Modifiche alla direttiva 2004/109/CE

In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 2004/109/CE La direttiva 2004/109/CE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 3 è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, specificare i requisiti e assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1.»; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le misure di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono definite mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»; 2) all’, il paragrafo 6 è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «6.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, specificare i requisiti e assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, la Commissione adotta misure conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, o all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater.»; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le misure di cui alla lettera a) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Le misure di cui alle lettere b) e c) sono definite mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»; c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 mediante un atto delegato conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»; 3) all’, il paragrafo 7 è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «7.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, la durata massima del “ciclo di regolamento a breve” di cui al paragrafo 4 del presente articolo, nonché idonei meccanismi di controllo da parte dell’autorità competente dello Stato membro d'origine.»; 4) l’ è così modificato: a) al paragrafo 8: i) al primo comma la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «8.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, la Commissione adotta, conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure volte a:»; ii) la lettera a) è soppressa; iii) il secondo comma è soppresso; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «9.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12), può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. (*12)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;" 5) l’ è così modificato: a) al paragrafo 2: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter. Definisce in particolare:»; ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il contenuto della notifica da effettuare;»; iii) il secondo comma è soppresso; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1 e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 6) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»; 7) all’articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La Commissione, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, adotta misure volte a tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell’evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La Commissione specifica, in particolare, i tipi di istituti finanziari tramite i quali un azionista può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).»; 8) all’articolo 18, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La Commissione, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, adotta misure volte a tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell’evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4. La Commissione specifica, in particolare, i tipi di istituti finanziari tramite i quali il possessore di titoli di debito può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).»; 9) all’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure volte a specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La Commissione specifica, in particolare, la procedura secondo la quale l'emittente, il possessore di azioni o di altri strumenti finanziari, o la persona fisica o giuridica di cui all’ deposita le informazioni presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine in conformità, rispettivamente, del paragrafo 1 o 3, al fine di consentire il deposito con mezzi elettronici nello Stato membro d’origine.»; 10) all’articolo 21, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure volte a tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell’evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In particolare la Commissione specifica: a) le norme minime per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1; b) le norme minime per il meccanismo per lo stoccaggio centrale di cui al paragrafo 2. La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.»; 11) all’articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   L’AESFEM elabora orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per facilitare ulteriormente l’accesso del pubblico alle informazioni da comunicare a norma della direttiva 2003/6/CE, della direttiva 2003/71/CE e della presente direttiva.»; 12) l’articolo 23 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Quando la sede legale dell’emittente è situata in un paese terzo, l’autorità competente dello Stato membro d’origine può esentare tale emittente dagli obblighi di cui agli articoli da 4 a 7, all’, paragrafo 6, e agli articoli da 14 a 18, purché la legislazione del paese terzo in questione stabilisca obblighi equivalenti o tale emittente ottemperi alle disposizioni della legislazione del paese terzo che l’autorità competente dello Stato membro d’origine ritiene equivalenti. L’autorità competente informa quindi l’AESFEM dell’esenzione concessa.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, la Commissione adotta misure di esecuzione: i) istituenti un meccanismo che consenta di stabilire l’equivalenza tra le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, incluse le relazioni finanziarie e le informazioni, richieste ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo; ii) certificanti che, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative nazionali o delle pratiche o procedure basate sulle norme fissate da organizzazioni internazionali, il paese terzo in cui l’emittente ha sede impone obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva. Nel quadro del punto ii) di cui al primo comma, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, anche misure concernenti la valutazione degli standard applicabili agli emittenti di più di un paese. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, le decisioni necessarie riguardo all’equivalenza dei principi contabili utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi alle condizioni definite all’articolo 30, paragrafo 3. Qualora decida che i principi contabili di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi contabili durante un periodo transitorio appropriato. Nel contesto del terzo comma, la Commissione adotta altresì, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Per specificare i requisiti di cui al paragrafo 2, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure volte a determinare il tipo di informazioni comunicate al pubblico in un paese terzo rilevanti per il pubblico dell'Unione.»; d) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione adotta altresì, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali ai fini del primo comma.»; e) è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   L’AESFEM assiste la Commissione nell’esecuzione dei suoi compiti a norma del presente articolo conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 13) l’articolo 24 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Ciascuno Stato membro designa l’autorità centrale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE come l’autorità amministrativa centrale competente cui spetta espletare i compiti previsti dalla presente direttiva e assicurare l’applicazione delle disposizioni adottate a norma della medesima. Gli Stati membri ne informano di conseguenza la Commissione e l'AESFEM.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri informano la Commissione, l’AESFEM conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e le autorità competenti degli altri Stati membri delle disposizioni in materia di delega di compiti, comprese le condizioni precise applicabili alle deleghe.»; 14) l’articolo 25 è così modificato: a) sono inseriti i seguenti paragrafi: «2 bis.   Le autorità competenti possono deferire all’AESFEM le situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui alla prima frase l’AESFEM può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento n. 1095/2010; 2 ter.   Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. 2 quater.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1095/2010, conformemente all’articolo 35 del presente regolamento.»; b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ad altre autorità competenti, all’AESFEM e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (*13). (*13)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;" c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri e l'AESFEM, conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010, possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d’informazioni con le autorità competenti o con gli organi di paesi terzi autorizzati dalle rispettive legislazioni a espletare qualunque compito attribuito dalla presente direttiva conformemente all’articolo 24. Gli Stati membri informano l’AESFEM quando concludono accordi di cooperazione. Siffatto scambio di informazioni beneficia di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d’informazioni deve essere destinato all’esecuzione dei compiti di vigilanza di tali autorità o organi. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l’esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.»; 15) l’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Provvedimenti cautelari 1.   L’autorità competente di uno Stato membro ospitante, qualora accerti che un emittente o un possessore di azioni o di altri strumenti finanziari o la persona fisica o giuridica di cui all’ ha commesso irregolarità o ha violato i propri obblighi, informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’AESFEM. 2.   Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o se tali misure si rivelano inadeguate, l’emittente o il possessore di valori mobiliari persevera nella violazione delle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori conformemente all’, paragrafo 2, e ne informa al più presto la Commissione e l’AESFEM.»; 16) il titolo del capo VI è sostituito dal seguente: «ATTI DELEGATI E MISURE DI ESECUZIONE»; 17) l’articolo 27 è così modificato: a) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 7, all’, paragrafo 8, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 4, all’articolo 21, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 5, e all’articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell’articolo 27 bis.»; b) sono inseriti i seguenti paragrafi: «2 ter.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 2 quater.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 27 bis e 27 ter.»; 18) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 27 bis Revoca della delega 1.   La delega di potere di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 7, all’, paragrafo 8, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 4, all’articolo 21, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 5, e all’articolo 23, paragrafo 7, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca. 3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa fa salva la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 27 ter Obiezione agli atti delegati 1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni. 3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. In conformità dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne fornisce le motivazioni.».
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